Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un elaborato che racchiude i rischi e le relative misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore.
Il riferimento normativo è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che prevede anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo. Il DVR individua i possibili rischi presenti all’interno di un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. Successivamente alla valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Tale piano è detto Piano di Miglioramento.
Il responsabile della redazione del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può assolutamente delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi alla collaborazione di un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro.
In caso di mancata redazione del DVR entro i tempi stabiliti d alla legge, gli organi di controllo e le Autorità possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, se dopo la sanzione dovesse persistere ancora una recidività nel redigere il DVR è prevista la sospensione dell’attività stessa.
Quanto dura e dove viene custodito
Non esiste una scadenza stabilita per legge per il DVR, l’importante è che il documento rispecchi sempre la situazione aziendale attuale dell’azienda. Il documento andrà aggiornato ogni volta che:
- vi sono dei cambiamenti nel ciclo produttivo
- vengono introdotte nuove mansioni o nuove macchine
- in caso di trasferimento dell’azienda.
Ad ogni modo alcune tipologie di rischio (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, ecc.) richiedono un aggiornamento periodico (ogni 3 o 4 anni). Il DVR deve essere tenuto presso la sede in cui si svolgono le attività a rischio e può essere conservato anche su semplice supporto informatico. Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la valutazione dei rischi, elaborando il documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.