Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto agli articoli 199-205 (Titolo VIII Agenti Fisici, Capo III) obblighi specifici, relativi all’esposizione a vibrazioni dei lavoratori, per i datori di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione ed alla sorveglianza sanitaria, abrogando quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. 12 agosto 2005, n. 187.
Chi riguarda?
Il provvedimento interessa molte attività in cui sono utilizzate macchine o attrezzature di lavoro che generano vibrazioni, ad esempio:
- macchine di movimentazione (pale meccaniche, escavatori, trattrici agricole, carrelli elevatori ecc.);
- mezzi di trasporto (autobus, treni ecc.);
- macchine utensili portatili (smerigliatrici, martelli e scalpelli pneumatici, levigatrici orbitali, avvitatori, motoseghe, decespugliatori, ecc.).
Tipologie di vibrazioni
Le vibrazioni meccaniche sono suddivise dall’art. 200 del D.lgs. 81/08 in due tipi, in base ai loro possibili effetti sulla salute:
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che comportano ai lavoratori di-sturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
- vibrazioni trasmesse al corpo intero, che causano in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Rischio vibrazioni: valori limite
La distinzione serve per individuare correttamente i diversi valori limite che interessano i lavoratori. Questi sono calcolati su un periodo di riferimento di 8 ore e si distinguono in:
- valore limite di esposizione giornaliero che non può essere mai superato durante il lavoro;
- valore d’azione giornaliero che, se superato, fa scattare per il datore di lavoro l’obbligo di adottare le misure di prevenzione e protezione specifiche stabilite dal decreto.
I valori limite delle vibrazioni stabiliti dall’art. 201 del D.lgs. 81/08 possono essere schematizzati come nella tabella 1, riportata di seguito.
Livello di esposizione giornaliera m/s2 | Valore di azione giornaliero m/s2 |
Valore limite per brevi periodi m/s2 | |
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | 5 | 2,5 | 20 |
Vibrazioni trasmesse al corpo intero |
1 | 0,5 | 1,5 |
I limiti previsti dalla norma potranno essere derogati solo dimostrando che si tratta di picchi occasionali e improvvisi che non incidono sensibilmente sulla salute del lavoratore.
La valutazione del rischio vibrazioni: modalità e periodicità
L’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori comprende, ai sensi dell’art. 202, anche i rischi che possono derivare dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche.
La periodicità della valutazione è stabilita, come per gli altri agenti fisici, dall’art. 181 del decreto, quindi con cadenza almeno quadriennale.
Al comma 5 dell’art. 202 sono riportati gli elementi di cui il datore deve tenere conto nella valutazione. L’art. 202, integrato dall’Allegato XXXV, contiene le modalità per valutare e misurare i livelli di vibrazioni meccaniche. In particolare, come riportato nella parte A dell’Allegato XXXV del D.lgs. 81/08, la valutazione consiste nel calcolo del valore dell’esposizione giornaliera alle vibrazioni.
Essa può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti e sull’osservazione delle condizioni di lavoro.
È possibile inoltre fare riferimento a banche dati specifiche contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.