ISO 13009 – DI COSA SI TRATTA?

La norma ISO 13009 supporta il gestore nell’identificare le caratteristiche di unicità del proprio stabilimento, facendo crescere una gestione consapevole dei rischi e delle conseguenti opportunità, considerando anche elementi premianti nei futuri procedimenti di assegnazione delle concessioni.

La certificazione ISO 13009, il cui certificato ha una validità di 3 anni, dimostra una gestione sostenibile delle spiagge e il rispetto dei requisiti di qualità del servizio e delle strutture.

L’adesione allo standard ISO 13009 è volontaria e può essere sostenuta da gestori pubblici o privati di stabilimenti balneari, di strutture ricettive, di spiagge libere attrezzate, circoli, associazioni sportive. È allo stesso tempo uno strumento utile per agenzie di viaggio, promotori immobiliari e amministrazioni locali per valorizzare e contribuire alla gestione sostenibile delle coste.

La ISO 13009 è dunque uno strumento di garanzia che il livello dei servizi erogati è oggettivamente elevato.

 

QUALI SONO I VANTAGGI CONCRETI DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 13009

 

  • Le attuali concessioni demaniali marittime non saranno più valide a far data del 31 dicembre 2023 e il settore balneare dovrà pertanto essere aperto alle regole del libero mercato. Questo significa che le Concessioni dovranno essere messe a gara per rispettare le regole comunitarie determinate dalla cosiddetta “Direttiva Bolkestein”. La certificazione UNI EN ISO 13009 è stata identificata come elemento premiante per la graduatoria delle gare che dovranno essere svolte.

A questo aspetto si aggiungono ulteriori vantaggi:

  • Migliore immagine sul mercato e marketing ambientale;
  • Aumento delle prestazioni e della qualità del servizio turistico;
  • Migliore soddisfazione dei clienti;
  • Facilitazioni in sede di bandi e gare inerenti gli stabilimenti balneari;
  • Rispetto della conformità normativa;
  • Mantenimento e miglioramento delle infrastrutture ad un elevato stato di efficienza;
  • Analisi e gestione dei rischi ambientali, sociali ed economici;
  • Prevenzione degli incidenti e gestione delle emergenze;
  • Minor impatto sull’ambiente contribuendo alla sostenibilità ambientale ed economica locale;
  • Miglioramento del tessuto economico e sociale delle località balneari;
  • Crescita economica della Regione.

 

MODALITA’ DI INTERVENTO

Certezza S.r.l. si affiancherà all’ imprenditore e lo seguirà durante tutto il ciclo di preparazione alla certificazione supportando e agevolando l’ iter procedurale necessario alla corretta e positiva certificazione da parte di un ente terzo abilitato e riconosciuto a livello nazionale.

Dal primo contatto informativo, alla definizione degli step necessari, alla consulenza operativa, Certezza S.r.l. sarà a fianco del gestore dello stabilimento che potrà contare su un continuo e affidabile punto di riferimento.

La norma ISO 45001 “Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use” in italiano “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”, è una norma internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in inglese: OHS, in italiano SSL) e fornisce indicazioni per il suo utilizzo, per consentire alle organizzazioni di fornire posti di lavoro sicuri e salubri prevenendo infortuni sul lavoro e problemi di salute, nonché migliorando SSL in modo proattivo.

È applicabile a qualsiasi organizzazione che desideri istituire, implementare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare o ridurre i rischi (comprese le carenze del sistema), sfruttare le opportunità di SSL. Aiuta un’organizzazione a raggiungere i risultati attesi del proprio sistema di gestione.

Coerentemente con la politica aziendale per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, i risultati attesi di un sistema di gestione SSL comprendono:

a) miglioramento continuo delle prestazioni relative alla SSL;

b) soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti;

c) raggiungimento degli obiettivi per la SSL.

ISO 45001 è applicabile a qualsiasi organizzazione indipendentemente dalle sue dimensioni, tipo e attività. È applicabile ai rischi SSL sotto il controllo dell’organizzazione, tenendo conto di fattori come il contesto in cui opera l’organizzazione e i bisogni e le aspettative dei suoi lavoratori e delle altre parti interessate.

 

VANTAGGI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001

L’INAIL concede riduzioni del premio assicurativo alle imprese che hanno effettuato miglioramenti o azioni di prevenzione degli infortuni al fine di salvaguardare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Gli interventi che permettono di accedere a tali riduzioni sono quelli previsti dal Modello OT 24 (oscillazione del tasso di tariffa per prevenzione). Tra questi interventi, la certificazione secondo lo standard ISO 45001 è quella che permette di ottenere il punteggio massimo per l’ottenimento dello sconto sul premio.

Lo sconto sarà variabile in base al numero dei lavoratori presenti in azienda:

Fino a 10 dipendenti: riduzione 28%;

Da 11 a 50 dipendenti: riduzione 18%;

Da 51 a 200 dipendenti: riduzione 10%;

Oltre 200 dipendenti: riduzione 5%.

Come richiedere lo sconto INAIL

Qualsiasi azienda certificata ISO 45001 può richiedere lo sgravio sui costi INAIL presentando domanda direttamente online tramite la sezione Punto Cliente e compilando il modello OT 24 da presentare entro il mese di Febbraio di ogni anno. Lo sconto sui costi INAIL può essere richiesto dalle aziende certificate tutti gli anni, per tanto si tratta di un vantaggio economico decisamente importante. Per maggior sicurezza si raccomanda di far eseguire queste procedure al proprio consulente o commercialista.

Altri vantaggi relativi alla certificazione ISO 45001

Oltre il palese vantaggio di poter risparmiare sui costi INAIL la certificazione ISO 45001 costituisce per le aziende che ne applicano le procedure di avvantaggiarsi sui seguenti aspetti:

· migliore immagine aziendale nei confronti di clienti e collaboratori

· miglioramento dei rapporti con le autorità pubbliche

· riduzione degli infortuni sul lavoro

· riduzione dei problemi e delle sanzioni derivanti dagli enti preposti al controllo per la sicurezza sul lavoro

· diminuzione dei costi legali e collaterali dovuti ad una cattiva gestione interna della sicurezza sul lavoro

 

Come ottenere la ISO 45001

Per il raggiungimento di questo obiettivo l’azienda dovrà affrontare due passaggi principali:

1) Preparazione di un proprio sistema di gestione per la sicurezza

a. approfondire e prendere coscienza di quanto richiesto dai requisiti della norma ISO 45001.

b. effettuare un’analisi della propria azienda in relazione a quanto richiesto dai vari requisiti della norma.

c. strutturare un sistema di gestione documentato (generalmente costituito da un manuale, procedure e moduli) in grado di soddisfare i requisiti della ISO 45001.

d. integrare ed applicare il sistema predisposto assicurandosi che tutto il personale della propria azienda ne sia consapevole e partecipe.

e. effettuare delle verifiche ispettive interne per verificare che il proprio sistema di gestione sia conforme alla ISO 45001 e che sia effettivamente applicato in azienda.

f. effettuare dei riesami da parte della direzione per constatare il grado di efficacia raggiunto e per valutare i benefici ottenuti applicando il sistema di gestione

2) Sottoporsi a verifica ispettiva di un Organismo di Certificazione

a. scegliere un Ente di Certificazione e richiedere di essere sottoposti a verifica ispettiva per la certificazione.

b. concordare con l’Ente di Certificazione scelto una data per sostenere la verifica ispettiva che sarà svolta da un ispettore dell’Ente presso la sede della propria azienda

c. durante la verifica ispettiva è possibile che siano rilevate dall’ispettore delle lacune (non conformità), in questo caso l’azienda dovrà concordare un impegno formale per risolverle. Una volta conclusa la verifica e concordata la risoluzione di eventuali non conformità rilevate dall’ispettore, quest’ultimo rilascerà un rapporto di conformità alla ISO 45001.

d. Nei giorni successivi al superamento della verifica l’Ente di Certificazione emetterà il certificato ISO 45001 che sarà consegnato al cliente.

e. Negli anni successivi l’Ente di Certificazione tornerà ad effettuare una verifica di sorveglianza, con cadenza annuale, per mantenere la validità della certificazione

 

Articolo aggiornato il 04/02/2022

Riduzione Premio INAIL & Certificazione del SGSL secondo la ISO 45001:18 (Ex 18001)

L’INAIL, con Delibera n. 79/10 del 21 aprile 2010, ha aumentato le percentuali di riduzione del premio INAIL per le organizzazioni che mettono in atto interventi tesi al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, proponendo una modifica dell’art. 24 del D.M. del 12 dicembre 2000 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

L’ente assicurativo nazionale grazie a tale riforma ha sancito una riarticolazione del tasso di sconto, realizzato per agevolare le PMI, che potranno godere di riduzioni, commisurate al numero di lavoratori dipendenti dell’azienda, che possono arrivare fino al 28% del premio INAIL annuale. Queste sono andate a sostituire le precedenti percentuali di sconto del 10% e 5%, incrementando il risparmio per le imprese.

Le imprese per poter beneficiare di tali sgravi fiscali devono certificare di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e assicurativa; inoltre, devono aver effettuato nell’anno precedente alla domanda di riduzione, interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza attuando le disposizioni del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e le sue successive integrazioni.

Il riferimento più autorevole (citato anche dall’art 30 del D.lgs 81/08 e s.m.i.) contemplato come opportunità per usufruire di tali agevolazioni, è la certificazione secondo la ISO 45001:18 (Ex 18001) il cui costo, alla luce di tale incentivazione, nella gran parte dei casi sarà inferiore al risparmio che si otterrà grazie alla riduzione del premio INAIL.

Inoltre il D.Lgs. 231 prevede sanzioni pesantissime a carico delle società, che possono incorrere anche nella sospensione temporanea delle attività o addirittura nella interdizione definitiva.

L’art.lo 30 del Testo Unico riconosce l’idoneità del Sistema di Gestione definito in base alla ISO 45001:18 (Ex 18001), come esimente per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società. Ciò significa che in caso di infortunio grave il giudice contesterà al Datore

di Lavoro i reati previsti dal codice penale, ma non contesterà all’impresa quelli previsti dal D.Lgs. 231.

Di conseguenza, oggi, la ISO 45001:18 (Ex 18001) consente di rappresentare una testimonianza dell’impegno e dell’attenzione del datore di lavoro verso la sicurezza dei propri lavoratori, da far valere anche in sede legale, con un investimento abbondantemente compensato dal risparmio dei costi assicurativi.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza”, ha firmato un’ordinanza, che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.
Resta l’obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Il Ministro ha anche firmato l’ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.

Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per quanto riguarda i protocolli anti-contagio nelle aziende, alla data odierna sono tutti confermati e l’orientamento del Governo sembra quello del loro mantenimento. In attesa di indicazioni diverse, quindi, è preferibile continuare a seguire i protocolli, compreso l’utilizzo di mascherine da parte dei dipendenti, specie in quelle attività, dalla ristorazione al benessere, che sono aperte al pubblico.

Riferimenti normativi:

➢ MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 28 aprile 2022 – Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19

➢ MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 28 aprile 2022 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

➢ MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 28 aprile 2022 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19

➢ MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 28 aprile 2022 -Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il phishing è una tecnica illecita utilizzata per appropriarsi di informazioni riservate relative a una persona o a un’azienda – username e password, codici di accesso (come il PIN del cellulare), numeri di conto corrente, dati del bancomat e della carta di credito – con l’intento di compiere operazioni fraudolente.

La truffa avviene di solito via e-mail, ma possono essere utilizzati anche sms, chat e social media. Il «ladro di identità» si presenta, in genere, come un soggetto autorevole (banca, gestore di carte di credito, ente pubblico, ecc.) che invita a fornire dati personali per risolvere particolari problemi tecnici con il conto bancario o con la carta di credito, per accettare cambiamenti contrattuali o offerte promozionali, per gestire la pratica per un rimborso fiscale o una cartella esattoriale, ecc..

In genere, i messaggi di phishing invitano a fornire direttamente i propri dati personali, oppure a cliccare un link che rimanda ad una pagina web dove è presente un form da compilare. I dati così carpiti possono poi essere utilizzati per fare acquisti a spese della vittima, prelevare denaro dal suo conto o addirittura per compiere attività illecite utilizzando il suo nome e le sue credenziali.

 

Scheda infografica: Inforgrafica Phishing – Garante della Privacy

L’accordo consentirà di utilizzare proficuamente le conoscenze e le competenze maturate nella valutazione dei rischi antincendio attraverso attività congiunte di informazione, formazione, studio e sperimentazione

ROMA – È stato sottoscritto mercoledì 20 aprile 2022 un protocollo d’intesa tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l’Inail, finalizzato allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e alla realizzazione di attività e progetti tesi al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, di studio e di vita. Il protocollo è stato firmato dal direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola, e da Laura Lega, capo Dipartimento VVFF, alla presenza del presidente e del vicepresidente dell’Istituto, Franco Bettoni e Paolo Lazzara, e del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

Formazione e prevenzione del rischio incendi tra i contenuti della collaborazione. L’accordo permetterà di proseguire lo sviluppo di iniziative formative realizzate in collaborazione con i Vigili del Fuoco, in coerenza con le finalità istituzionali dell’Istituto. In particolare, consentirà di utilizzare le competenze maturate dal personale dell’Inail e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco specialmente nel settore della prevenzione incendi, di competenza esclusiva del Ministero dell’Interno, che si esplica in ogni ambito connotato dall’esposizione a questa tipologia di rischio. In esso, a ragione della rilevanza interdisciplinare, rientrano tra gli altri anche il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e la protezione da radiazioni ionizzanti.

L’impegno della ricerca Inail nella sicurezza antincendi. Parallelamente, l’attività di prevenzione antincendio viene sviluppata anche con la promozione di studi, ricerche a altre attività sperimentali, nonché attraverso l’organizzazione di seminari, convegni e incontri di formazione, promossi con istituzioni scolastiche e accademiche e con la comunità scientifica. Da segnalare, a questo proposito, l’impegno dell’Inail in diverse attività di ricerca e di studio, confluite nella pubblicazione di 10 monografie su valutazione e gestione del rischio incendio e realizzate anche con il contributo degli esperti dei Vigili del Fuoco.

Tra le attività da sviluppare, anche la rielaborazione della valutazione del rischio incendio. La collaborazione fra Inail e Vigili del Fuoco è destinata, anche grazie al protocollo sottoscritto, a intensificarsi nei mesi a venire, a seguito dell’entrata in vigore dell’ultima versione del “Codice di prevenzione incendi” e dell’emanazione di tre decreti che forniscono nuovi criteri per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, disciplinano la gestione della sicurezza antincendio e la formazione, regolano la manutenzione e i controlli su impianti e attrezzature. L’introduzione di questa nuova normativa, infatti, comporterà la rielaborazione della valutazione del rischio incendio e l’adozione di misure conseguenti, nonché l’adeguata informazione e formazione di tutte le figure coinvolte nella gestione di questi rischi.

Fonte: INAIL

Previsti interventi congiunti per promuovere soluzioni normative e tecniche finalizzate alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle piccole e medie imprese

FIRENZE – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono tematiche importanti e molto attuali nella discussione quotidiana in materia di imprese e gestione delle risorse umane. È proprio questo il fulcro del protocollo d’intesa firmato dalla Direzione territoriale Inail di Firenze/Empoli e Confesercenti per promuovere interventi congiunti a sostegno delle piccole e medie imprese. La firma è avvenuta lo scorso 24 marzo presso il Centro direzionale Confesercenti Firenze, alla presenza del direttore della sede Inail di Firenze, Michele Brignola, del presidente di Confesercenti Firenze, Claudio Bianchi, della vicepresidente Ilaria Scarselli, del direttore Alberto Marini e del vicedirettore Luca Bartolesi.

È il primo accordo di questo tipo sottoscritto dall’Istituto con un’associazione di categoria. In un momento particolarmente complesso per le imprese, a seguito delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia da Covid-19 e della recente crisi ucraina, è di fondamentale importanza mettere in campo interventi volti a sostenere gli imprenditori e a promuovere programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro. È in quest’ottica che si è arrivati alla firma del protocollo d’intesa, il primo di questo genere tra l’Inail e un’associazione di categoria. Inail e Confesercenti Firenze collaboreranno per promuovere soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali per le aziende associate, anche attraverso forme di sostegno al fine di suggerire i mezzi e gli strumenti di prevenzione più adatti. La sensibilizzazione verso comportamenti corretti in ambito lavorativo passa necessariamente attraverso un’idonea e aggiornata formazione delle risorse umane in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione delle molestie di genere.

Testo: Testo integrale protocollo d’intesa

 

Sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

L’art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 3, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Fonte : Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022 – INAIL

A far inizio 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2022 la nuova Ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della salute di adozione delle nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che sono state aggiornate, rispetto alle precedenti version, tenendo conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

 

Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione, che comprendono dei principi di carattere generale e delle misure specifiche per singoli settori di attività, “sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione”.

 

Senza far riferimento a specifici settori di attività, per i quali rimandiamo alla lettura integrale del provvedimento che riporta alcune misure spefiche per alcune tipologie di attività (ristorazione e cerimonie; attività turistiche e ricettive; cinema e spettacoli dal vivo; piscine termali e centri benessere; servizi alla persona; commercio; musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre; parchi tematici e di divertimento; circoli culturali, centri sociali e ricreativi; convegni, congressi e grandi eventi fieristici; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sagre e fiere locali; corsi di formazione; sale da ballo e discoteche) , elenchiamo di seguito le varie misure inddivudali e collettive indicate:

  • Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  • Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati”.

Le linee guida, in ultima analisi, concludono che tali principi “devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali”.

 

Riferimenti normativi: