Il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“), prevede che dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. Con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024 ma, con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato nazionale del Lavoro in fase di prima applicazione dell’obbligo ha dato la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 il cui testo può essere scaricato, in formato PDF, Cliccando QUI.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Clicca qui per scoprire i requisiti per il rilascio della patente a punti.

La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.

La patente è revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti.

L’adozione del provvedimento di sospensione:

  • è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;
  • può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione e le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Contro il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Come funziona la Patente a Crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

a) crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
b) crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
1. fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
2. in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
c) crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Clicca qui per l’informativa sull’assegnazione di crediti aggiuntivi (art. 5)

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL..

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.

Clicca qui per le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Nel caso in cui la patente sia dotata di un punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

  • una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza;
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III.

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La materia è articolata e complessa e vi invitiamo a contattarci per avere tutte le informazioni necessarie e per prenotare una visita di consulenza interamente gratuita.

Premessa: 

L’Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) si configura quale sistema di primaria importanza per la sicurezza alimentare, volto alla prevenzione delle contaminazioni e alla garanzia della salubrità degli alimenti lungo l’intera filiera produttiva. La sua implementazione risulta obbligatoria per tutte le aziende del settore alimentare, in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 852/2004. 

Caratteristiche salienti del sistema HACCP: 

  • Approccio proattivo: si concentra sull’identificazione e la gestione dei rischi di contaminazione, anteponendoli alla mera verifica del prodotto finito. 
  • Flessibilità intrinseca: adattabile alle specificità di ogni singola azienda, tenendo conto delle sue peculiarità produttive e dei prodotti trattati. 
  • Riconoscimento a livello internazionale: adottato in tutto il mondo, rappresenta un elemento fondamentale per la commercializzazione dei prodotti alimentari. 

 

I sette principi cardine dell’HACCP: 

  1. Analisi dei pericoli: identificazione dei potenziali pericoli di contaminazione di natura biologica, chimica e fisica in ogni fase del processo produttivo. 
  2. Identificazione dei punti critici di controllo (CCP): individuazione dei punti della filiera in cui è possibile esercitare un controllo per prevenire o eliminare i pericoli identificati. 
  3. Definizione dei limiti critici: stabilizzazione di valori massimi o minimi per ciascun CCP, al fine di garantire la sicurezza del prodotto. 
  4. Monitoraggio dei CCP: attuazione di un sistema di sorveglianza costante per verificare il rispetto dei limiti critici stabiliti. 
  5. Azioni correttive: definizione di procedure specifiche da attuare in caso di superamento dei limiti critici, al fine di ripristinare il controllo del processo. 
  6. Documentazione: registrazione di tutte le procedure e i dati relativi al sistema HACCP, al fine di garantirne la tracciabilità e la rintracciabilità. 
  7. Verifica: esecuzione di verifiche periodiche per valutare l’efficacia del sistema HACCP e l’adeguatezza alle reali condizioni aziendali. 

Il ruolo della Regione Toscana: 

La Regione Toscana, in qualità di ente preposto alla tutela della salute pubblica, assume un ruolo di primaria importanza nel supportare le aziende alimentari nell’implementazione e gestione del sistema HACCP. In particolare, la Regione: 

  • Fornisce informazioni e linee guida: attraverso il proprio sito web e mediante l’emanazione di specifiche circolari e direttive. 
  • Organizza corsi di formazione: per gli operatori del settore alimentare, al fine di aggiornarli sulle normative vigenti e sulle migliori prassi per l’applicazione dell’HACCP. 
  • Effettua controlli: per verificare l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza alimentare da parte delle aziende operanti sul territorio regionale. 

Conclusioni: 

L’HACCP si configura quale strumento fondamentale per la tutela della salute dei consumatori e per la crescita del settore alimentare. La Regione Toscana, con il suo impegno costante, si pone come partner di riferimento per le aziende alimentari nel percorso di implementazione e gestione del sistema HACCP, favorendo la diffusione di una cultura della sicurezza alimentare. 

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Chi è l’RSPP e quali sono i suoi compiti?

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP – definito dall’ art. 32 del D.Lgs. 81/2008) è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio della prevenzione e protezione dai rischi, e cioè l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali.

Si tratta di una figura obbligatoria che collabora a stretto contatto con il datore di lavoro per tutti gli argomenti inerenti alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Quali compiti deve svolgere?

L’RSPP valuta i fattori di rischio presenti all’interno di un’attività lavorativa, studia e monitora un piano di miglioramento contino per garantire la sicurezza dei lavoratori.

L’RSPP supporta e consiglia il datore di lavoro, che rimane l’unica figura che possiede il potere di spesa, per migliorare ed elaborare tutti i miglioramenti necessari all’interno del contesto lavorativo.

l’RSPP, il datore di lavoro, l’RLS (rappresentante dei lavoratori) ed il medico competente hanno il compito di realizzare e mantenere aggiornato il DVR (documento valutazione rischi)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

Quali tipi di RSPP esistono e che li nomina?

La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Art.17 D.Lgs. 81/08).

La figura di RSPP può essere svolta tramite le seguenti modalità:

  • RSPP datore di lavoro
  • RSPP interno – scelto dal datore di lavoro all’interno dell’organigramma aziendale
  • RSPP esterno – la norma prevede l’azienda si possa avvalere del supporto di una figura professionale esterna, se in possesso della formazione adeguata

La legge consente al Datore di lavoro di assumere i compiti di RSPP ma disciplina i casi in cui può farlo (art. 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il datore di lavoro potrà effettuare questo ruolo per la azienda se rientra nelle seguenti tipologie:

  • aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • aziende industriali con un massimo di 30 addetti (escluse aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica: centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • aziende ittiche, con un limite di 20 addetti;
  • aziende agricole o zootecniche, fino a 10 addetti;
  • altri settori, che occupano un massimo di 200 addetti.

 

Responsabilità e sanzioni dell’RSPP

La legge non prevede sanzioni contravvenzionali per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; tuttavia, egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa. L’RSPP, infatti, risponde insieme al datore di lavoro ogni qual volta il verificarsi di un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

Quali requisiti deve avere un RSPP?

Per rivestire il ruolo di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere effettuato il piano formativo obbligatorio tramite corsi specifici.

I corsi, nel caso di RSPP Datore di lavoro, variano dalle 16 alle 48 ore e sono definiti in base alla classe di rischio della azienda che a sua volta ricavabile dal codice ATECO della stessa.

Gli RSPP dovranno frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dell’accordo Stato/Regione del 21 dicembre 2011.

Chi è il dirigente

Secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, Il dirigente è “la persona che, in ragione delle sue competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa).

 

Che ruolo svolge il dirigente:

Il dirigente predispone tutte le misure di sicurezza sotto le direttive fornite dal datore di lavoro e stabilite dalle norme

Verifica e controlla le modalità dei processi di lavorazione ed attua tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro tra cui, per quanto possibile, vigilare sulla regolarità del corretto utilizzo degli strumenti antinfortunistiche.

Se non fosse possibile assistere direttamente tutti i lavoratori il dirigente organizza una distribuzione dei compiti per vigilare ed impedire la violazione della normativa.

 

Chi può svolgere il ruolo

Il datore di lavoro avrà il compito di formalizzare la nomina del dirigente con “delega di funzione”.

Questa delega permetterà di trasferire al dirigente degli specifici doveri e funzioni rilevanti in sede penale, unitamente a relativi poteri giuridici.

L’art. 16 D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la delega di funzione deve essere redatta per atto scritto avente data certa.

 

Che obblighi ha il Dirigente:

Il dirigente per la sicurezza ha il compito di adottare e attivare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state specificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) nonché qualsiasi misura, disposizione, procedura aziendale di sicurezza e igiene del lavoro necessaria a contenere/o eliminare i rischi valutati per le mansioni specifiche.

Di seguito i principali obblighi:

  • Nomina degli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso)
  • Verifica e certifica la corretta fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori
  • Nomina del medico competente
  • Stilare il programma delle visiti mediche dei lavoratori secondo il programma di sorveglianza sanitaria
  • Comunicare e formare i lavoratori sui rischi relativi alla loro mansione
  • la convocazione della riunione periodica nelle realtà lavorative con più di 15 lavoratori.

 

Qual è la formazione obbligatoria per il Dirigente?

Il Dirigente per la sicurezza deve frequentare un percorso formativo specifico, definito nell’ art.37 del D.Lgs 81/2008. In qualità di dirigente, quindi, dovrà ricevere un’adeguata formazione iniziale e degli aggiornamenti periodici.

 

Certezza SRL resta a completa disposizione per fornirvi la consulenza necessaria.

Chi è il proposto

Secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d).

Il preposto rappresenta, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il lavoratore e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 2 D.Lgs. 81/2008 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Che ruolo svolge il Preposto:

Il preposto è quella figura che ha il compito di vigilare un determinato processo all’interno dell’azienda in modo che venga svolto in sicurezza secondo le normative vigenti.

Il Preposto nell’ambiente di lavoro

Uno dei suoi principali compiti è monitorare l’attività lavorativa per garantirne il regolare svolgimento, accertandosi che i lavoratori mettano in pratica e seguano quanto indicato dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il preposto non ha il compito di generare misure preventive agli infortuni e alla prevenzione ma applica correttamente quanto definito dal datore di lavoro, dirigenti o RSPP.

Chi può svolgere il ruolo

Capi squadra, capi officina, capi reparto, capi sala (o altre figure di riferimento per il resto del personale) possono essere inquadrate come preposti per la sicurezza, dal momento che nei loro compiti è previsto quello di coordinare e sorvegliare i lavoratori.

Quindi non ci si può rifiutare di adempiere agli obblighi del preposto, dal momento che è il ruolo stesso a renderlo tale.

Che obblighi ha il preposto:

  • Segnalare ai diretti superiori eventuali persistenze delle inosservanze da parte del lavoratore oppure la presenza di anomalie nel sistema di sicurezza e salute.
  • Vigilare e sovrintendere che il lavoratore rispetti gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, utilizzando correttamente i DPI ed i relativi dispositivi di “protezione collettiva”.
  • Controllare che alle aree di lavoro considerate potenzialmente pericolose acceda solamente il personale autorizzato.
  • Gestire le emergenze ed in casi estremi predisporre l’evacuazione della zona pericolosa o dell’intero luogo di lavoro, a seconda della gravità.
  • Informare correttamente i lavoratori in merito ad eventuali rischi o pericoli imminenti e le eventuali disposizioni da adottare in tali situazioni.
  • Segnalare a chi di competenza, quindi datore di lavoro o dirigenti, sia le anomalie che le insufficienze di mezzi o attrezzature di lavoro e DPI.
  • Segnalare tempestivamente a chi di competenza eventuali condizioni di pericolo di cui è venuto a conoscenza mediante terzi.
  • Frequentare gli appositi corsi di formazione previsti dall’art.37

Qual è la formazione obbligatoria per il preposto?

Il preposto per la sicurezza deve frequentare un percorso formativo specifico, definito nell’ art.37 del D.Lgs 81/2008. In qualità di preposto, quindi, dovrà ricevere un’adeguata formazione iniziale e degli aggiornamenti periodici.

I contenuti del percorso formativo per il preposto, della durata di almeno 8 ore, trattano i seguenti argomenti:

  • Soggetti principali del sistema di prevenzione, con relativi obblighi, compiti e responsabilità.
  • Relazioni tra soggetti del sistema di prevenzioni, siano interni o esterni.
  • Fattori di rischio: definizione e individuazione.
  • Infortuni mancati e incidenti
  • Tecniche di sensibilizzazione dei lavoratori e comunicative, soprattutto con neoassunti, stranieri e somministrati.
  • Valutazione dei rischi aziendali, soprattutto facendo riferimento al preciso contesto in cui il preposto svolge la propria opera.
  • Individuazione di misure tecniche, procedurali e organizzative di protezione e prevenzione.
  • Modalità di esercizio delle funzioni di controllo dei lavoratori e della loro osservanza in termini di sicurezza e salute sul lavoro.
  • Uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.

 

Certezza SRL resta a completa disposizione per fornirvi la consulenza necessaria.

 

In seguito alla nuova ordinanza del Ministero della Salute dell’11 agosto 2023 (numero 25613) ed affiancate da una nota dello stesso Ministero dispone la fine di isolamento in caso di positività al Covid.

Non è quindi previsto alcun isolamento ma, tuttavia, Il Ministero consiglia di seguire le seguenti misure di prevenzione:

 

  • “Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
  • Applicare una corretta igiene delle mani.
  • Evitare ambienti affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano”.

 

Le persone entrate in contatto con casi Covid non hanno al contempo alcun obbligo restrittivo.

Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il D.M. del 2 settembre 2021, sulla gestione delle emergenze e sulla formazione antincendio nei luoghi di lavoro, che ha modificato il precedente D.M. 10 marzo 1998. 

Queste modifiche normative hanno introdotto una serie di novità che già avevamo riassunto in un nostro precedente articolo (Nuove norme in materia di gestione delle emergenze) 

 

Chiedici, senza alcun impegno, una consulenza per valutare la situazione della tua azienda e scarica la scheda di autovalutazione quale valido strumento per verificare il rispetto o meno dei criteri necessari ad una corretta valutazione antincendio. 

 

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Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di materiali con concentrazione di diisocianati superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione per ricevere un attestato per l’utilizzo sicuro del prodotto. 

Di seguito alcune informazioni utili: 

Cosa sono i diisocianati: 

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 e sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. 

Quando è obbligatoria la formazione:  

 La formazione obbligatoria è rivolta a chiunque utilizzi i prodotti, siano lavoratori o lavoratori autonomi. 

Quali sono i prodotti con i diisocianati: 

 Esistono molti prodotti che possono contenere diisocianati, di seguti alcuni esempi specifici: 

  • schiume poliuretaniche (in molte la percentuale è inferiore allo 0,1%) 
  • colle poliuretaniche, nel maggior parte dei casi si tratta di difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è inferiore allo 0,1%); 
  • catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua; 
  • resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti, vernici a base poliuretanica. 

A quali settori è rivolta la formazione:

I prodotti contenenti diisocianati vengono utilizzati in particolar modo nei seguenti settori: 

  • Automotive: vernici, colle, isolanti, sigillanti e incollaggio di fibre, rivestimento pianale dei veicoli. 
  • Carrozzerie 
  • Fonderie 
  • Edilizia e costruzioni: sigillanti, colle, materiali isolanti, stucchi (impiantisti, serramentisti, carpenteria tetto, cappottista, imbianchini) 
  • Elettricità ed elettronica: isolamento dei cavi, circuiti stampati rivestiti in poliuretano 
  • Industria mineraria: sigillanti e materiali isolanti 
  • Industria alimentare: materiali da imballaggio e lacche 
  • Materie plastiche: plastica flessibile e non, espansa e cellulare 
  • Stampa: inchiostri e lacche Legname e mobili 
  • Tessile: fibre tessili sintetiche 
  • Assistenza medica: ingessature in poliuretano 
  • Produttori di mobili 

Cosa fare se si ha a che fare con i diisocianati: 

 Il primo passo da fare e controllare le schede di sicurezza dove deve essere presente sia la presenza o assenza di diisocianati ma anche la percentuale del componente. 

Se la presenza dei diisocianati è superiore alla percentuale del 0,1%, si può cercare di sostituire il prodotto con uno con percentuale inferiore e nel caso non fosse attuabile questa scelta attenersi alla normativa, necessario così un rigoroso percorso di valutazione dei rischi, formazione e addestramento specifici, sorveglianza sanitaria con individuazione dei soggetti vulnerabili. 

 Modalità della formazione: 

Formazione base-intermedia: 4 ore in modalità FAD (formazione a distanza) asincrona con test finale. 

A chi è rivolta: 

  • Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma) 
  • Trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi 
  • Applicazione con pennello 
  • Applicazione per immersione o colata 
  • Applicazione con rullo 
  • Applicazione a spruzzo in cabina ventilata 
  • Pulitura e rifiuti 
  • Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione (es.: schiume poliuretaniche per isolamento termo-acustico) 

Formazione avanzata: 8 ore in modalità FAD (formazione a distanza) asincrona con test finale. 

A chi è rivolta: 

  •  Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (>45°);
  • applicazione a spruzzo all’aperto 
  • Applicazione con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) 
  • Applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri)
    qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione
     

 Il ns. team di consulenti tecnici/commerciali resta a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.