RLS: RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L’RLS, secondo la definizione dell’art.2 del D.Lgs. 81/08, è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Egli si assicura, dunque, che nell’azienda o nell’unità produttiva vengano rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza.

In quale ambito devono essere individuati i rappresentanti dei lavoratori? In realtà il parametro da prendere in considerazione non è tanto il settore di riferimento ma il numero di dipendenti.

L’RLS è una figura obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore e, a seconda delle dimensioni dell’impresa, vi può essere più di un rappresentante:

– fino a 200 dipendenti: almeno un RLS;
– da 201 a 1000 dipendenti: almeno 3 RLS;
– oltre 1000 dipendenti: almeno 6 RLS.

Anche le modalità di nomina variano in base a quanti sono i dipendenti:

– fino a 15 dipendenti: il rappresentante viene eletto dai lavoratori;
– oltre 15 dipendenti: il rappresentante viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali; in assenza di tali rappresentanze viene eletto dai lavoratori.

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

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In riferimento alla durata del Corso per RLS si precisa che il corso ha una durata di 32 ORE

La validità del Corso per RLS è di 1 anno e il corso di aggiornamento è di 8 ore.

CODICE TIPOLOGIA AULA CLIENTE MISTO
RLS01 CORSO RLS Fino a 50 dipendenti (Aula 6 pax) 32 ore
RLS02  CORSO RLS Fino a 50 dipendenti CLIENTE 32 ore
RSPP03  CORSO RLS Fino a 50 dipendenti MISTO FAD + AULA 6 PAX 24 ore FAD + 24 ore AULA
RSPP04  CORSO RLS Fino a 50 dipendenti MISTO FAD + CLIENTE 24 ore FAD + 24 ore dal CLIENTE
CODICE TIPOLOGIA AULA CLIENTE MISTO
RLS05 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS (Meno di 50 dipendenti)  4 ore
RLS06 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS (Più di 50 dipendenti)  8 ore
RLS07 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS (Meno di 50 dipendenti)  4 ore
RLS08 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS (Più di 50 dipendenti)  8 ore
RLS07 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS (Più di 50 dipendenti)  FAD+AULA 4 ore FAD + 4 ore AULA
RLS08 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS (Meno di 50 dipendenti) FAD 4 ore FAD