Il phishing è una tecnica illecita utilizzata per appropriarsi di informazioni riservate relative a una persona o a un’azienda – username e password, codici di accesso (come il PIN del cellulare), numeri di conto corrente, dati del bancomat e della carta di credito – con l’intento di compiere operazioni fraudolente.

La truffa avviene di solito via e-mail, ma possono essere utilizzati anche sms, chat e social media. Il «ladro di identità» si presenta, in genere, come un soggetto autorevole (banca, gestore di carte di credito, ente pubblico, ecc.) che invita a fornire dati personali per risolvere particolari problemi tecnici con il conto bancario o con la carta di credito, per accettare cambiamenti contrattuali o offerte promozionali, per gestire la pratica per un rimborso fiscale o una cartella esattoriale, ecc..

In genere, i messaggi di phishing invitano a fornire direttamente i propri dati personali, oppure a cliccare un link che rimanda ad una pagina web dove è presente un form da compilare. I dati così carpiti possono poi essere utilizzati per fare acquisti a spese della vittima, prelevare denaro dal suo conto o addirittura per compiere attività illecite utilizzando il suo nome e le sue credenziali.

 

Scheda infografica: Inforgrafica Phishing – Garante della Privacy

L’accordo consentirà di utilizzare proficuamente le conoscenze e le competenze maturate nella valutazione dei rischi antincendio attraverso attività congiunte di informazione, formazione, studio e sperimentazione

ROMA – È stato sottoscritto mercoledì 20 aprile 2022 un protocollo d’intesa tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l’Inail, finalizzato allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e alla realizzazione di attività e progetti tesi al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, di studio e di vita. Il protocollo è stato firmato dal direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola, e da Laura Lega, capo Dipartimento VVFF, alla presenza del presidente e del vicepresidente dell’Istituto, Franco Bettoni e Paolo Lazzara, e del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

Formazione e prevenzione del rischio incendi tra i contenuti della collaborazione. L’accordo permetterà di proseguire lo sviluppo di iniziative formative realizzate in collaborazione con i Vigili del Fuoco, in coerenza con le finalità istituzionali dell’Istituto. In particolare, consentirà di utilizzare le competenze maturate dal personale dell’Inail e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco specialmente nel settore della prevenzione incendi, di competenza esclusiva del Ministero dell’Interno, che si esplica in ogni ambito connotato dall’esposizione a questa tipologia di rischio. In esso, a ragione della rilevanza interdisciplinare, rientrano tra gli altri anche il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e la protezione da radiazioni ionizzanti.

L’impegno della ricerca Inail nella sicurezza antincendi. Parallelamente, l’attività di prevenzione antincendio viene sviluppata anche con la promozione di studi, ricerche a altre attività sperimentali, nonché attraverso l’organizzazione di seminari, convegni e incontri di formazione, promossi con istituzioni scolastiche e accademiche e con la comunità scientifica. Da segnalare, a questo proposito, l’impegno dell’Inail in diverse attività di ricerca e di studio, confluite nella pubblicazione di 10 monografie su valutazione e gestione del rischio incendio e realizzate anche con il contributo degli esperti dei Vigili del Fuoco.

Tra le attività da sviluppare, anche la rielaborazione della valutazione del rischio incendio. La collaborazione fra Inail e Vigili del Fuoco è destinata, anche grazie al protocollo sottoscritto, a intensificarsi nei mesi a venire, a seguito dell’entrata in vigore dell’ultima versione del “Codice di prevenzione incendi” e dell’emanazione di tre decreti che forniscono nuovi criteri per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, disciplinano la gestione della sicurezza antincendio e la formazione, regolano la manutenzione e i controlli su impianti e attrezzature. L’introduzione di questa nuova normativa, infatti, comporterà la rielaborazione della valutazione del rischio incendio e l’adozione di misure conseguenti, nonché l’adeguata informazione e formazione di tutte le figure coinvolte nella gestione di questi rischi.

Fonte: INAIL

Previsti interventi congiunti per promuovere soluzioni normative e tecniche finalizzate alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle piccole e medie imprese

FIRENZE – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono tematiche importanti e molto attuali nella discussione quotidiana in materia di imprese e gestione delle risorse umane. È proprio questo il fulcro del protocollo d’intesa firmato dalla Direzione territoriale Inail di Firenze/Empoli e Confesercenti per promuovere interventi congiunti a sostegno delle piccole e medie imprese. La firma è avvenuta lo scorso 24 marzo presso il Centro direzionale Confesercenti Firenze, alla presenza del direttore della sede Inail di Firenze, Michele Brignola, del presidente di Confesercenti Firenze, Claudio Bianchi, della vicepresidente Ilaria Scarselli, del direttore Alberto Marini e del vicedirettore Luca Bartolesi.

È il primo accordo di questo tipo sottoscritto dall’Istituto con un’associazione di categoria. In un momento particolarmente complesso per le imprese, a seguito delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia da Covid-19 e della recente crisi ucraina, è di fondamentale importanza mettere in campo interventi volti a sostenere gli imprenditori e a promuovere programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro. È in quest’ottica che si è arrivati alla firma del protocollo d’intesa, il primo di questo genere tra l’Inail e un’associazione di categoria. Inail e Confesercenti Firenze collaboreranno per promuovere soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali per le aziende associate, anche attraverso forme di sostegno al fine di suggerire i mezzi e gli strumenti di prevenzione più adatti. La sensibilizzazione verso comportamenti corretti in ambito lavorativo passa necessariamente attraverso un’idonea e aggiornata formazione delle risorse umane in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione delle molestie di genere.

Testo: Testo integrale protocollo d’intesa

 

Sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

L’art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 3, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Fonte : Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022 – INAIL

A far inizio 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2022 la nuova Ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della salute di adozione delle nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che sono state aggiornate, rispetto alle precedenti version, tenendo conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

 

Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione, che comprendono dei principi di carattere generale e delle misure specifiche per singoli settori di attività, “sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione”.

 

Senza far riferimento a specifici settori di attività, per i quali rimandiamo alla lettura integrale del provvedimento che riporta alcune misure spefiche per alcune tipologie di attività (ristorazione e cerimonie; attività turistiche e ricettive; cinema e spettacoli dal vivo; piscine termali e centri benessere; servizi alla persona; commercio; musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre; parchi tematici e di divertimento; circoli culturali, centri sociali e ricreativi; convegni, congressi e grandi eventi fieristici; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sagre e fiere locali; corsi di formazione; sale da ballo e discoteche) , elenchiamo di seguito le varie misure inddivudali e collettive indicate:

  • Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  • Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati”.

Le linee guida, in ultima analisi, concludono che tali principi “devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali”.

 

Riferimenti normativi: