Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il D.M. del 2 settembre 2021, sulla gestione delle emergenze e sulla formazione antincendio nei luoghi di lavoro, che ha modificato il precedente D.M. 10 marzo 1998.

Quali le principali novità in materia di formazione?

Denominazione dei corsi antincendio: da Rischio alto a Livello 3, da Rischio medio a Livello 2, da Rischio basso a Livello 1.

Metodologie didattiche: le parti teoriche dei corsi si possono realizzare in presenza o in videoconferenza (FAD sincrona); le parti pratiche dei corsi sono realizzabili solo in presenza e le esercitazioni pratiche sono obbligatorie anche per il livello 1.

Articolazione dei corsi:

Livello 3:

  • Formazione Base per un totale di 16 ore che comprende modulo teorico 12 ore + modulo pratico 4 ore
  • Aggiornamento ogni 5 anni: modulo teorico/pratico 8 ore

Livello 2:

  • Formazione Base per un totale di 8 ore che comprende modulo teorico 4 ore + modulo pratico 4 ore
  • Aggiornamento ogni 5 anni: modulo teorico/pratico 4 ore

Livello 1:

  • Formazione Base per un totale di 4 modulo teorico 2 ore + modulo pratico 2 ore
  • Aggiornamento ogni 5 anni: modulo teorico/pratico 2 ore

L’aggiornamento degli addetti antincendio che al 4 ottobre 2022 hanno ricevuto la formazione base o l’aggiornamento da più di 5 anni, è da fare obbligatoriamente entro il 4 ottobre 2023.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha inoltre fornito, con la Circolare del 6 ottobre 2021, le indicazioni applicative del Decreto, specificando tra l’altro i contenuti obbligatori dei corsi ai diversi livelli:

Livello 3: Conoscenza delle diverse tipologie di estintore + Conoscenza delle reti idranti e dei componenti + Prova pratica di utilizzo di estintore + Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti + Conoscenza delle attrezzature di protezione individuale.

 

Livello 2: Conoscenza delle diverse tipologie di estintore + Conoscenza delle reti idranti e dei componenti + Prova pratica di utilizzo di estintore + Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti.

 

Livello 1: Conoscenza delle diverse tipologie di estintore + Prova pratica di utilizzo di estintore.

Sempre in ragione delle stesse normative, è andata a modificarsi anche la valutazione antincendio.

La parte più rilevante delle modifiche rispetto alla precedente normativa riguarda le attività che in precedenza erano a rischio basso e, in quanto tali, non soggette al controllo dei VVF (quindi non rientranti nell’elenco del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale.

L’allegato 1 del dm 3 settembre 2021, detto decreto mini-codice, è, infatti, la parte più corposa del decreto stesso e si può dire che è una semplificazione del codice prevenzione incendi in quanto si riferisce solo ad attività a basso rischio incendio

Per rientrare in questa categoria di aziende, devono essere rispettati 6 parametri specifici:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
  • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Le aziende che rientrano in questi parametri dovranno redigere un’apposita valutazione antincendio in base al sopra citato “mini codice”.

Inoltre, tra queste aziende per le quali si applica questa nuova valutazione antincendio, sarà necessario anche redigere un apposito piano di emergenza ed evacuazione laddove sul luogo di lavoro siano riscontrate le seguenti casistiche:

  1. presenza di almeno 10 lavoratori;
  2. luogo di lavoro aperto al pubblico dove, indipendentemente dal numero dei lavoratori, siano contemporaneamente presenti più di 50 persone;
  3. luogo di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al Dpr 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.

Per maggiori informazioni puoi contattarci al nostro indirizzo email info@certezza.srl oppure chiamando al numero 055 0128838