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In seguito alla nuova ordinanza del Ministero della Salute dell’11 agosto 2023 (numero 25613) ed affiancate da una nota dello stesso Ministero dispone la fine di isolamento in caso di positività al Covid.

Non è quindi previsto alcun isolamento ma, tuttavia, Il Ministero consiglia di seguire le seguenti misure di prevenzione:

 

  • “Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
  • Applicare una corretta igiene delle mani.
  • Evitare ambienti affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano”.

 

Le persone entrate in contatto con casi Covid non hanno al contempo alcun obbligo restrittivo.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza”, ha firmato un’ordinanza, che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.
Resta l’obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Il Ministro ha anche firmato l’ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.

Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per quanto riguarda i protocolli anti-contagio nelle aziende, alla data odierna sono tutti confermati e l’orientamento del Governo sembra quello del loro mantenimento. In attesa di indicazioni diverse, quindi, è preferibile continuare a seguire i protocolli, compreso l’utilizzo di mascherine da parte dei dipendenti, specie in quelle attività, dalla ristorazione al benessere, che sono aperte al pubblico.

Riferimenti normativi:

➢ MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 28 aprile 2022 – Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19

➢ MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 28 aprile 2022 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

➢ MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 28 aprile 2022 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19

➢ MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 28 aprile 2022 -Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

A far inizio 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2022 la nuova Ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della salute di adozione delle nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che sono state aggiornate, rispetto alle precedenti version, tenendo conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

 

Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione, che comprendono dei principi di carattere generale e delle misure specifiche per singoli settori di attività, “sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione”.

 

Senza far riferimento a specifici settori di attività, per i quali rimandiamo alla lettura integrale del provvedimento che riporta alcune misure spefiche per alcune tipologie di attività (ristorazione e cerimonie; attività turistiche e ricettive; cinema e spettacoli dal vivo; piscine termali e centri benessere; servizi alla persona; commercio; musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre; parchi tematici e di divertimento; circoli culturali, centri sociali e ricreativi; convegni, congressi e grandi eventi fieristici; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sagre e fiere locali; corsi di formazione; sale da ballo e discoteche) , elenchiamo di seguito le varie misure inddivudali e collettive indicate:

  • Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  • Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati”.

Le linee guida, in ultima analisi, concludono che tali principi “devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali”.

 

Riferimenti normativi: