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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale all’interno dell’organizzazione aziendale, il cui compito principale è quello di verificare le garanzie presenti in materia di  sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

Il RLS è l’unica figura del Servizio di Prevenzione e Protezione che deve essere obbligatoriamente eletto dai lavoratori per rappresentare i loro interessi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e non disegnato dal Datore di Lavoro.

La sua nomina è prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che stabilisce le norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il RLS ha il compito di vigilare sulla sicurezza sul posto di lavoro, partecipando alle verifiche di sicurezza e alle indagini sugli incidenti, promuovendo la cultura della sicurezza e valutando i rischi presenti nell’ambiente lavorativo. Inoltre, il RLS deve partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza e fornire supporto e consulenza ai lavoratori in caso di problematiche legate alla sicurezza.

Per poter svolgere il suo ruolo, il RLS deve essere formato e informato sulle normative di sicurezza e sulle procedure da seguire in caso di emergenze. Inoltre, il RLS deve essere in grado di comunicare in modo efficace con i lavoratori e con l’azienda, fornendo informazioni sulla sicurezza e sulle normative da rispettare.

La presenza del RLS è importante per garantire la sicurezza dei lavoratori, ridurre il rischio di incidenti e migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro. Inoltre, la collaborazione tra il RLS e l’azienda può contribuire a migliorare la cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione.

La figura del RLS è obbligatoria per tutte le aziende che impiegano almeno un lavoratore.

  • Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RSL viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima;
  • Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RSL è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

In mancanza della possibilità di avere un RLS interno all’ azienda, si deve ricorrere al RLST ossia al Rappresentante dei Lavoratori Territoriale che è di norma comunicato alle aziende dall’organismo paritetico di cui all’art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l’INAIL dall’art. 52 della legge (comma 6), dopo richiesta da parte dell’ azienda tramite l’apposito portale INAIL.

Un RLS è titolare del:

  • diritto di partecipazione, cioè il diritto di prendere parte effettiva al procedimento di valutazione e prevenzione dei rischi sussistenti all’interno dell’ambiente lavorativo;
  • diritto di informazione, ossia il diritto di ricevere e dare tutte le informazioni utili al fine di neutralizzare le situazioni rischiose per i lavoratori impiegati in un’azienda o in un contesto produttivo;
  • diritto di consultazione, nell’ambito del procedimento che il datore di lavoro è tenuto a seguire per agire in conformità alla legge;
  • diritto di proposizione , per rendere completo e definitivo il programma di prevenzione.

In particolare, la norma attribuisce al Rappresentante il potere di:

  • accedere ai luoghi di lavoro;
  • essere consultato preventivamente ed in modo tempestivo in tutte le tappe previste per il procedimento di prevenzione dei rischi, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione di rischi generici e specifici (incendi, primo soccorso etc.) nonché sull’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale sui rischi e sulle misure relative, sugli impianti, ambienti e organizzazione del lavoro nonché quelle dei servizi di vigilanza. Sul punto, per vero, sembra opportuno precisare che, secondo quanto previsto dal correttivo del 2009, l’accesso al documento di valutazione del rischio- anche ove sia racchiuso su supporto informativo- non debba valicare i limiti del contesto aziendale e non possa pertanto essere asportato al suo esterno;
  • ricevere adeguata formazione;
  • promuovere misure di prevenzione;
  • partecipare alle riunioni previste dalla normativa;
  • ricorrere o formulare osservazioni in merito alla sicurezza alle autorità competenti.

Per svolgere le proprie funzioni di Rappresentante, questi deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a causa di esse.

Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni presenti nel documento di valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e a non rivestire funzione di responsabile o addetto al servizio di prevenzione, stante l’incompatibilità di detti incarichi con quella di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In conclusione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela della loro salute. La sua presenza all’interno dell’azienda è un segnale di attenzione nei confronti dei lavoratori e di impegno per la sicurezza sul posto di lavoro.

L’accordo consentirà di utilizzare proficuamente le conoscenze e le competenze maturate nella valutazione dei rischi antincendio attraverso attività congiunte di informazione, formazione, studio e sperimentazione

ROMA – È stato sottoscritto mercoledì 20 aprile 2022 un protocollo d’intesa tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l’Inail, finalizzato allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e alla realizzazione di attività e progetti tesi al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, di studio e di vita. Il protocollo è stato firmato dal direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola, e da Laura Lega, capo Dipartimento VVFF, alla presenza del presidente e del vicepresidente dell’Istituto, Franco Bettoni e Paolo Lazzara, e del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

Formazione e prevenzione del rischio incendi tra i contenuti della collaborazione. L’accordo permetterà di proseguire lo sviluppo di iniziative formative realizzate in collaborazione con i Vigili del Fuoco, in coerenza con le finalità istituzionali dell’Istituto. In particolare, consentirà di utilizzare le competenze maturate dal personale dell’Inail e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco specialmente nel settore della prevenzione incendi, di competenza esclusiva del Ministero dell’Interno, che si esplica in ogni ambito connotato dall’esposizione a questa tipologia di rischio. In esso, a ragione della rilevanza interdisciplinare, rientrano tra gli altri anche il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e la protezione da radiazioni ionizzanti.

L’impegno della ricerca Inail nella sicurezza antincendi. Parallelamente, l’attività di prevenzione antincendio viene sviluppata anche con la promozione di studi, ricerche a altre attività sperimentali, nonché attraverso l’organizzazione di seminari, convegni e incontri di formazione, promossi con istituzioni scolastiche e accademiche e con la comunità scientifica. Da segnalare, a questo proposito, l’impegno dell’Inail in diverse attività di ricerca e di studio, confluite nella pubblicazione di 10 monografie su valutazione e gestione del rischio incendio e realizzate anche con il contributo degli esperti dei Vigili del Fuoco.

Tra le attività da sviluppare, anche la rielaborazione della valutazione del rischio incendio. La collaborazione fra Inail e Vigili del Fuoco è destinata, anche grazie al protocollo sottoscritto, a intensificarsi nei mesi a venire, a seguito dell’entrata in vigore dell’ultima versione del “Codice di prevenzione incendi” e dell’emanazione di tre decreti che forniscono nuovi criteri per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, disciplinano la gestione della sicurezza antincendio e la formazione, regolano la manutenzione e i controlli su impianti e attrezzature. L’introduzione di questa nuova normativa, infatti, comporterà la rielaborazione della valutazione del rischio incendio e l’adozione di misure conseguenti, nonché l’adeguata informazione e formazione di tutte le figure coinvolte nella gestione di questi rischi.

Fonte: INAIL

Previsti interventi congiunti per promuovere soluzioni normative e tecniche finalizzate alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle piccole e medie imprese

FIRENZE – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono tematiche importanti e molto attuali nella discussione quotidiana in materia di imprese e gestione delle risorse umane. È proprio questo il fulcro del protocollo d’intesa firmato dalla Direzione territoriale Inail di Firenze/Empoli e Confesercenti per promuovere interventi congiunti a sostegno delle piccole e medie imprese. La firma è avvenuta lo scorso 24 marzo presso il Centro direzionale Confesercenti Firenze, alla presenza del direttore della sede Inail di Firenze, Michele Brignola, del presidente di Confesercenti Firenze, Claudio Bianchi, della vicepresidente Ilaria Scarselli, del direttore Alberto Marini e del vicedirettore Luca Bartolesi.

È il primo accordo di questo tipo sottoscritto dall’Istituto con un’associazione di categoria. In un momento particolarmente complesso per le imprese, a seguito delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia da Covid-19 e della recente crisi ucraina, è di fondamentale importanza mettere in campo interventi volti a sostenere gli imprenditori e a promuovere programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro. È in quest’ottica che si è arrivati alla firma del protocollo d’intesa, il primo di questo genere tra l’Inail e un’associazione di categoria. Inail e Confesercenti Firenze collaboreranno per promuovere soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali per le aziende associate, anche attraverso forme di sostegno al fine di suggerire i mezzi e gli strumenti di prevenzione più adatti. La sensibilizzazione verso comportamenti corretti in ambito lavorativo passa necessariamente attraverso un’idonea e aggiornata formazione delle risorse umane in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione delle molestie di genere.

Testo: Testo integrale protocollo d’intesa

 

Sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

L’art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 3, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Fonte : Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022 – INAIL