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Chi è il proposto

Secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d).

Il preposto rappresenta, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il lavoratore e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 2 D.Lgs. 81/2008 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Che ruolo svolge il Preposto:

Il preposto è quella figura che ha il compito di vigilare un determinato processo all’interno dell’azienda in modo che venga svolto in sicurezza secondo le normative vigenti.

Il Preposto nell’ambiente di lavoro

Uno dei suoi principali compiti è monitorare l’attività lavorativa per garantirne il regolare svolgimento, accertandosi che i lavoratori mettano in pratica e seguano quanto indicato dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il preposto non ha il compito di generare misure preventive agli infortuni e alla prevenzione ma applica correttamente quanto definito dal datore di lavoro, dirigenti o RSPP.

Chi può svolgere il ruolo

Capi squadra, capi officina, capi reparto, capi sala (o altre figure di riferimento per il resto del personale) possono essere inquadrate come preposti per la sicurezza, dal momento che nei loro compiti è previsto quello di coordinare e sorvegliare i lavoratori.

Quindi non ci si può rifiutare di adempiere agli obblighi del preposto, dal momento che è il ruolo stesso a renderlo tale.

Che obblighi ha il preposto:

  • Segnalare ai diretti superiori eventuali persistenze delle inosservanze da parte del lavoratore oppure la presenza di anomalie nel sistema di sicurezza e salute.
  • Vigilare e sovrintendere che il lavoratore rispetti gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, utilizzando correttamente i DPI ed i relativi dispositivi di “protezione collettiva”.
  • Controllare che alle aree di lavoro considerate potenzialmente pericolose acceda solamente il personale autorizzato.
  • Gestire le emergenze ed in casi estremi predisporre l’evacuazione della zona pericolosa o dell’intero luogo di lavoro, a seconda della gravità.
  • Informare correttamente i lavoratori in merito ad eventuali rischi o pericoli imminenti e le eventuali disposizioni da adottare in tali situazioni.
  • Segnalare a chi di competenza, quindi datore di lavoro o dirigenti, sia le anomalie che le insufficienze di mezzi o attrezzature di lavoro e DPI.
  • Segnalare tempestivamente a chi di competenza eventuali condizioni di pericolo di cui è venuto a conoscenza mediante terzi.
  • Frequentare gli appositi corsi di formazione previsti dall’art.37

Qual è la formazione obbligatoria per il preposto?

Il preposto per la sicurezza deve frequentare un percorso formativo specifico, definito nell’ art.37 del D.Lgs 81/2008. In qualità di preposto, quindi, dovrà ricevere un’adeguata formazione iniziale e degli aggiornamenti periodici.

I contenuti del percorso formativo per il preposto, della durata di almeno 8 ore, trattano i seguenti argomenti:

  • Soggetti principali del sistema di prevenzione, con relativi obblighi, compiti e responsabilità.
  • Relazioni tra soggetti del sistema di prevenzioni, siano interni o esterni.
  • Fattori di rischio: definizione e individuazione.
  • Infortuni mancati e incidenti
  • Tecniche di sensibilizzazione dei lavoratori e comunicative, soprattutto con neoassunti, stranieri e somministrati.
  • Valutazione dei rischi aziendali, soprattutto facendo riferimento al preciso contesto in cui il preposto svolge la propria opera.
  • Individuazione di misure tecniche, procedurali e organizzative di protezione e prevenzione.
  • Modalità di esercizio delle funzioni di controllo dei lavoratori e della loro osservanza in termini di sicurezza e salute sul lavoro.
  • Uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.

 

Certezza SRL resta a completa disposizione per fornirvi la consulenza necessaria.

 

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