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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale all’interno dell’organizzazione aziendale, il cui compito principale è quello di verificare le garanzie presenti in materia di  sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

Il RLS è l’unica figura del Servizio di Prevenzione e Protezione che deve essere obbligatoriamente eletto dai lavoratori per rappresentare i loro interessi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e non disegnato dal Datore di Lavoro.

La sua nomina è prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che stabilisce le norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il RLS ha il compito di vigilare sulla sicurezza sul posto di lavoro, partecipando alle verifiche di sicurezza e alle indagini sugli incidenti, promuovendo la cultura della sicurezza e valutando i rischi presenti nell’ambiente lavorativo. Inoltre, il RLS deve partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza e fornire supporto e consulenza ai lavoratori in caso di problematiche legate alla sicurezza.

Per poter svolgere il suo ruolo, il RLS deve essere formato e informato sulle normative di sicurezza e sulle procedure da seguire in caso di emergenze. Inoltre, il RLS deve essere in grado di comunicare in modo efficace con i lavoratori e con l’azienda, fornendo informazioni sulla sicurezza e sulle normative da rispettare.

La presenza del RLS è importante per garantire la sicurezza dei lavoratori, ridurre il rischio di incidenti e migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro. Inoltre, la collaborazione tra il RLS e l’azienda può contribuire a migliorare la cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione.

La figura del RLS è obbligatoria per tutte le aziende che impiegano almeno un lavoratore.

  • Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RSL viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima;
  • Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RSL è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

In mancanza della possibilità di avere un RLS interno all’ azienda, si deve ricorrere al RLST ossia al Rappresentante dei Lavoratori Territoriale che è di norma comunicato alle aziende dall’organismo paritetico di cui all’art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l’INAIL dall’art. 52 della legge (comma 6), dopo richiesta da parte dell’ azienda tramite l’apposito portale INAIL.

Un RLS è titolare del:

  • diritto di partecipazione, cioè il diritto di prendere parte effettiva al procedimento di valutazione e prevenzione dei rischi sussistenti all’interno dell’ambiente lavorativo;
  • diritto di informazione, ossia il diritto di ricevere e dare tutte le informazioni utili al fine di neutralizzare le situazioni rischiose per i lavoratori impiegati in un’azienda o in un contesto produttivo;
  • diritto di consultazione, nell’ambito del procedimento che il datore di lavoro è tenuto a seguire per agire in conformità alla legge;
  • diritto di proposizione , per rendere completo e definitivo il programma di prevenzione.

In particolare, la norma attribuisce al Rappresentante il potere di:

  • accedere ai luoghi di lavoro;
  • essere consultato preventivamente ed in modo tempestivo in tutte le tappe previste per il procedimento di prevenzione dei rischi, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione di rischi generici e specifici (incendi, primo soccorso etc.) nonché sull’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale sui rischi e sulle misure relative, sugli impianti, ambienti e organizzazione del lavoro nonché quelle dei servizi di vigilanza. Sul punto, per vero, sembra opportuno precisare che, secondo quanto previsto dal correttivo del 2009, l’accesso al documento di valutazione del rischio- anche ove sia racchiuso su supporto informativo- non debba valicare i limiti del contesto aziendale e non possa pertanto essere asportato al suo esterno;
  • ricevere adeguata formazione;
  • promuovere misure di prevenzione;
  • partecipare alle riunioni previste dalla normativa;
  • ricorrere o formulare osservazioni in merito alla sicurezza alle autorità competenti.

Per svolgere le proprie funzioni di Rappresentante, questi deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a causa di esse.

Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni presenti nel documento di valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e a non rivestire funzione di responsabile o addetto al servizio di prevenzione, stante l’incompatibilità di detti incarichi con quella di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In conclusione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela della loro salute. La sua presenza all’interno dell’azienda è un segnale di attenzione nei confronti dei lavoratori e di impegno per la sicurezza sul posto di lavoro.