Chi è il dirigente

Secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, Il dirigente è “la persona che, in ragione delle sue competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa).

 

Che ruolo svolge il dirigente:

Il dirigente predispone tutte le misure di sicurezza sotto le direttive fornite dal datore di lavoro e stabilite dalle norme

Verifica e controlla le modalità dei processi di lavorazione ed attua tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro tra cui, per quanto possibile, vigilare sulla regolarità del corretto utilizzo degli strumenti antinfortunistiche.

Se non fosse possibile assistere direttamente tutti i lavoratori il dirigente organizza una distribuzione dei compiti per vigilare ed impedire la violazione della normativa.

 

Chi può svolgere il ruolo

Il datore di lavoro avrà il compito di formalizzare la nomina del dirigente con “delega di funzione”.

Questa delega permetterà di trasferire al dirigente degli specifici doveri e funzioni rilevanti in sede penale, unitamente a relativi poteri giuridici.

L’art. 16 D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la delega di funzione deve essere redatta per atto scritto avente data certa.

 

Che obblighi ha il Dirigente:

Il dirigente per la sicurezza ha il compito di adottare e attivare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state specificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) nonché qualsiasi misura, disposizione, procedura aziendale di sicurezza e igiene del lavoro necessaria a contenere/o eliminare i rischi valutati per le mansioni specifiche.

Di seguito i principali obblighi:

  • Nomina degli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso)
  • Verifica e certifica la corretta fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori
  • Nomina del medico competente
  • Stilare il programma delle visiti mediche dei lavoratori secondo il programma di sorveglianza sanitaria
  • Comunicare e formare i lavoratori sui rischi relativi alla loro mansione
  • la convocazione della riunione periodica nelle realtà lavorative con più di 15 lavoratori.

 

Qual è la formazione obbligatoria per il Dirigente?

Il Dirigente per la sicurezza deve frequentare un percorso formativo specifico, definito nell’ art.37 del D.Lgs 81/2008. In qualità di dirigente, quindi, dovrà ricevere un’adeguata formazione iniziale e degli aggiornamenti periodici.

 

Certezza SRL resta a completa disposizione per fornirvi la consulenza necessaria.

Chi è il proposto

Secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d).

Il preposto rappresenta, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il lavoratore e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 2 D.Lgs. 81/2008 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Che ruolo svolge il Preposto:

Il preposto è quella figura che ha il compito di vigilare un determinato processo all’interno dell’azienda in modo che venga svolto in sicurezza secondo le normative vigenti.

Il Preposto nell’ambiente di lavoro

Uno dei suoi principali compiti è monitorare l’attività lavorativa per garantirne il regolare svolgimento, accertandosi che i lavoratori mettano in pratica e seguano quanto indicato dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il preposto non ha il compito di generare misure preventive agli infortuni e alla prevenzione ma applica correttamente quanto definito dal datore di lavoro, dirigenti o RSPP.

Chi può svolgere il ruolo

Capi squadra, capi officina, capi reparto, capi sala (o altre figure di riferimento per il resto del personale) possono essere inquadrate come preposti per la sicurezza, dal momento che nei loro compiti è previsto quello di coordinare e sorvegliare i lavoratori.

Quindi non ci si può rifiutare di adempiere agli obblighi del preposto, dal momento che è il ruolo stesso a renderlo tale.

Che obblighi ha il preposto:

  • Segnalare ai diretti superiori eventuali persistenze delle inosservanze da parte del lavoratore oppure la presenza di anomalie nel sistema di sicurezza e salute.
  • Vigilare e sovrintendere che il lavoratore rispetti gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, utilizzando correttamente i DPI ed i relativi dispositivi di “protezione collettiva”.
  • Controllare che alle aree di lavoro considerate potenzialmente pericolose acceda solamente il personale autorizzato.
  • Gestire le emergenze ed in casi estremi predisporre l’evacuazione della zona pericolosa o dell’intero luogo di lavoro, a seconda della gravità.
  • Informare correttamente i lavoratori in merito ad eventuali rischi o pericoli imminenti e le eventuali disposizioni da adottare in tali situazioni.
  • Segnalare a chi di competenza, quindi datore di lavoro o dirigenti, sia le anomalie che le insufficienze di mezzi o attrezzature di lavoro e DPI.
  • Segnalare tempestivamente a chi di competenza eventuali condizioni di pericolo di cui è venuto a conoscenza mediante terzi.
  • Frequentare gli appositi corsi di formazione previsti dall’art.37

Qual è la formazione obbligatoria per il preposto?

Il preposto per la sicurezza deve frequentare un percorso formativo specifico, definito nell’ art.37 del D.Lgs 81/2008. In qualità di preposto, quindi, dovrà ricevere un’adeguata formazione iniziale e degli aggiornamenti periodici.

I contenuti del percorso formativo per il preposto, della durata di almeno 8 ore, trattano i seguenti argomenti:

  • Soggetti principali del sistema di prevenzione, con relativi obblighi, compiti e responsabilità.
  • Relazioni tra soggetti del sistema di prevenzioni, siano interni o esterni.
  • Fattori di rischio: definizione e individuazione.
  • Infortuni mancati e incidenti
  • Tecniche di sensibilizzazione dei lavoratori e comunicative, soprattutto con neoassunti, stranieri e somministrati.
  • Valutazione dei rischi aziendali, soprattutto facendo riferimento al preciso contesto in cui il preposto svolge la propria opera.
  • Individuazione di misure tecniche, procedurali e organizzative di protezione e prevenzione.
  • Modalità di esercizio delle funzioni di controllo dei lavoratori e della loro osservanza in termini di sicurezza e salute sul lavoro.
  • Uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.

 

Certezza SRL resta a completa disposizione per fornirvi la consulenza necessaria.

 

In seguito alla nuova ordinanza del Ministero della Salute dell’11 agosto 2023 (numero 25613) ed affiancate da una nota dello stesso Ministero dispone la fine di isolamento in caso di positività al Covid.

Non è quindi previsto alcun isolamento ma, tuttavia, Il Ministero consiglia di seguire le seguenti misure di prevenzione:

 

  • “Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
  • Applicare una corretta igiene delle mani.
  • Evitare ambienti affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano”.

 

Le persone entrate in contatto con casi Covid non hanno al contempo alcun obbligo restrittivo.

Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il D.M. del 2 settembre 2021, sulla gestione delle emergenze e sulla formazione antincendio nei luoghi di lavoro, che ha modificato il precedente D.M. 10 marzo 1998. 

Queste modifiche normative hanno introdotto una serie di novità che già avevamo riassunto in un nostro precedente articolo (Nuove norme in materia di gestione delle emergenze) 

 

Chiedici, senza alcun impegno, una consulenza per valutare la situazione della tua azienda e scarica la scheda di autovalutazione quale valido strumento per verificare il rispetto o meno dei criteri necessari ad una corretta valutazione antincendio. 

 

EFFETTUA LA TUA MINI-CHECK

Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di materiali con concentrazione di diisocianati superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione per ricevere un attestato per l’utilizzo sicuro del prodotto. 

Di seguito alcune informazioni utili: 

Cosa sono i diisocianati: 

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 e sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. 

Quando è obbligatoria la formazione:  

 La formazione obbligatoria è rivolta a chiunque utilizzi i prodotti, siano lavoratori o lavoratori autonomi. 

Quali sono i prodotti con i diisocianati: 

 Esistono molti prodotti che possono contenere diisocianati, di seguti alcuni esempi specifici: 

  • schiume poliuretaniche (in molte la percentuale è inferiore allo 0,1%) 
  • colle poliuretaniche, nel maggior parte dei casi si tratta di difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è inferiore allo 0,1%); 
  • catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua; 
  • resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti, vernici a base poliuretanica. 

A quali settori è rivolta la formazione:

I prodotti contenenti diisocianati vengono utilizzati in particolar modo nei seguenti settori: 

  • Automotive: vernici, colle, isolanti, sigillanti e incollaggio di fibre, rivestimento pianale dei veicoli. 
  • Carrozzerie 
  • Fonderie 
  • Edilizia e costruzioni: sigillanti, colle, materiali isolanti, stucchi (impiantisti, serramentisti, carpenteria tetto, cappottista, imbianchini) 
  • Elettricità ed elettronica: isolamento dei cavi, circuiti stampati rivestiti in poliuretano 
  • Industria mineraria: sigillanti e materiali isolanti 
  • Industria alimentare: materiali da imballaggio e lacche 
  • Materie plastiche: plastica flessibile e non, espansa e cellulare 
  • Stampa: inchiostri e lacche Legname e mobili 
  • Tessile: fibre tessili sintetiche 
  • Assistenza medica: ingessature in poliuretano 
  • Produttori di mobili 

Cosa fare se si ha a che fare con i diisocianati: 

 Il primo passo da fare e controllare le schede di sicurezza dove deve essere presente sia la presenza o assenza di diisocianati ma anche la percentuale del componente. 

Se la presenza dei diisocianati è superiore alla percentuale del 0,1%, si può cercare di sostituire il prodotto con uno con percentuale inferiore e nel caso non fosse attuabile questa scelta attenersi alla normativa, necessario così un rigoroso percorso di valutazione dei rischi, formazione e addestramento specifici, sorveglianza sanitaria con individuazione dei soggetti vulnerabili. 

 Modalità della formazione: 

Formazione base-intermedia: 4 ore in modalità FAD (formazione a distanza) asincrona con test finale. 

A chi è rivolta: 

  • Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma) 
  • Trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi 
  • Applicazione con pennello 
  • Applicazione per immersione o colata 
  • Applicazione con rullo 
  • Applicazione a spruzzo in cabina ventilata 
  • Pulitura e rifiuti 
  • Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione (es.: schiume poliuretaniche per isolamento termo-acustico) 

Formazione avanzata: 8 ore in modalità FAD (formazione a distanza) asincrona con test finale. 

A chi è rivolta: 

  •  Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (>45°);
  • applicazione a spruzzo all’aperto 
  • Applicazione con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) 
  • Applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri)
    qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione
     

 Il ns. team di consulenti tecnici/commerciali resta a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva. 

Ottenere la certificazione ISO/IED 27001, specialmente dopo l’entrata in vigore del GDPR, rappresenta una delle principali soluzioni delle aziende sia pubbliche che private per la corretta gestione delle informazioni.

Il valore delle informazioni va oltre le parole, i numeri e le immagini riportati su carta: conoscenza, concetti, idee, marchi sono esempi di forme intangibili delle informazioni. In un mondo interconnesso, le informazioni e i processi, i sistemi, le reti e il personale coinvolti nel loro trattamento e nella loro protezione, sono elementi che, allo stesso modo di qualsiasi altro asset di importanza per il business, hanno un valore rilevante per un’organizzazione, e di conseguenza meritano o richiedono protezione a fronte di diversi pericoli.

La ISO/IEC 27001 fornisce un insieme di specifiche e requisiti per implementare un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS) –un sistema di processi, documenti, tecnologie e persone, che aiuta a gestire, monitorare, controllare e migliorare la sicurezza delle informazioni di una organizzazione.
L’ottenimento di una certificazione ISO/IEC 27001 ha grande valore ed è la prova tangibile della volontà di un’organizzazione di rispettare standard per la sicurezza delle informazioni accettate internazionalmente.

In tale contesto la certificazione ISO 27001, attraverso l’introduzione e il mantenimento di un idoneo sistema di gestione documentato in grado di regolamentare il trattamento dei dati e delle informazioni Aziendali, consente all’azienda di:

  • attuare sistematicamente la politica di sicurezza informazioni
  • applicare una gestione globale dei rischi legati alla sicurezza delle informazioni e sistemi corrispondenti
  • attuare un monitoraggio efficace dei settori a rischio
  • definire ed attuare idonei obiettivi ed interventi di sicurezza
  • rispettare i principi legislativi e contrattuali
  • attuare metodiche generali (anche non tecniche)
  • eseguire un’analisi sistematica dei rischi.

Pur trattando di sicurezza delle informazioni, la norma ISO 27001 non solleva l’azienda dal rispetto delle misure minime di sicurezza e dalla protezione dei dati e della Privacy in ottemperanza alla legislazione in vigore.

Legge sulla privacy e norma ISO 27001 si rivelano casomai complementari: la prima tutela dati sensibili, mentre la ISO 27001, che pure richiede che ciò sia fatto, si focalizza sui dati di business dell’organizzazione aziendale, da tutelare nell’interesse stesso dell’azienda.

Oggi desideriamo parlare della norma ISO 14064, una delle norme internazionali più importanti per la gestione delle emissioni di gas a effetto serra.

L’ISO 14064 fornisce un quadro completo per la misurazione, la gestione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La norma ricorrendo a specifici fattori di conversione permette di rendicontare le emissioni di gas GHG  – espresse in Tonnellate di CO2 equivalente – connesse a tutte le attività aziendali ricomprese nel perimetro di certificazione..

La norma ISO 14064 è composta da tre parti:

  • Parte 1: specifica i requisiti per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché per la loro relativa gestione. Questa parte della norma definisce anche i principi e le linee guida per l’implementazione di un sistema di gestione delle emissioni di gas a effetto serra.
  • Parte 2: fornisce una guida per la realizzazione di progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Questa parte della norma definisce anche i principi e le linee guida per la verifica dei progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
  • Parte 3: fornisce una guida per la verifica e la validazione dei rapporti sulle emissioni di gas a effetto serra. Questa parte della norma definisce anche i principi e le linee guida per la verifica e la validazione delle dichiarazioni sulle emissioni di gas a effetto serra.

L’implementazione della norma ISO 14064 può aiutare le organizzazioni a raggiungere una maggiore efficienza energetica, ridurre i costi operativi e migliorare l’immagine dell’azienda. Inoltre, l’adozione di questa norma può contribuire significativamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

In sintesi, la norma ISO 14064 fornisce un quadro dettagliato per la gestione delle emissioni di gas a effetto serra, che può essere utilizzato da qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal settore di attività. Se la vostra organizzazione è interessata a implementare la norma ISO 14064, vi consigliamo di contattare un esperto del settore per una consulenza adeguata.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale all’interno dell’organizzazione aziendale, il cui compito principale è quello di verificare le garanzie presenti in materia di  sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

Il RLS è l’unica figura del Servizio di Prevenzione e Protezione che deve essere obbligatoriamente eletto dai lavoratori per rappresentare i loro interessi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e non disegnato dal Datore di Lavoro.

La sua nomina è prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che stabilisce le norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il RLS ha il compito di vigilare sulla sicurezza sul posto di lavoro, partecipando alle verifiche di sicurezza e alle indagini sugli incidenti, promuovendo la cultura della sicurezza e valutando i rischi presenti nell’ambiente lavorativo. Inoltre, il RLS deve partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza e fornire supporto e consulenza ai lavoratori in caso di problematiche legate alla sicurezza.

Per poter svolgere il suo ruolo, il RLS deve essere formato e informato sulle normative di sicurezza e sulle procedure da seguire in caso di emergenze. Inoltre, il RLS deve essere in grado di comunicare in modo efficace con i lavoratori e con l’azienda, fornendo informazioni sulla sicurezza e sulle normative da rispettare.

La presenza del RLS è importante per garantire la sicurezza dei lavoratori, ridurre il rischio di incidenti e migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro. Inoltre, la collaborazione tra il RLS e l’azienda può contribuire a migliorare la cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione.

La figura del RLS è obbligatoria per tutte le aziende che impiegano almeno un lavoratore.

  • Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RSL viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima;
  • Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RSL è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

In mancanza della possibilità di avere un RLS interno all’ azienda, si deve ricorrere al RLST ossia al Rappresentante dei Lavoratori Territoriale che è di norma comunicato alle aziende dall’organismo paritetico di cui all’art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l’INAIL dall’art. 52 della legge (comma 6), dopo richiesta da parte dell’ azienda tramite l’apposito portale INAIL.

Un RLS è titolare del:

  • diritto di partecipazione, cioè il diritto di prendere parte effettiva al procedimento di valutazione e prevenzione dei rischi sussistenti all’interno dell’ambiente lavorativo;
  • diritto di informazione, ossia il diritto di ricevere e dare tutte le informazioni utili al fine di neutralizzare le situazioni rischiose per i lavoratori impiegati in un’azienda o in un contesto produttivo;
  • diritto di consultazione, nell’ambito del procedimento che il datore di lavoro è tenuto a seguire per agire in conformità alla legge;
  • diritto di proposizione , per rendere completo e definitivo il programma di prevenzione.

In particolare, la norma attribuisce al Rappresentante il potere di:

  • accedere ai luoghi di lavoro;
  • essere consultato preventivamente ed in modo tempestivo in tutte le tappe previste per il procedimento di prevenzione dei rischi, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione di rischi generici e specifici (incendi, primo soccorso etc.) nonché sull’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale sui rischi e sulle misure relative, sugli impianti, ambienti e organizzazione del lavoro nonché quelle dei servizi di vigilanza. Sul punto, per vero, sembra opportuno precisare che, secondo quanto previsto dal correttivo del 2009, l’accesso al documento di valutazione del rischio- anche ove sia racchiuso su supporto informativo- non debba valicare i limiti del contesto aziendale e non possa pertanto essere asportato al suo esterno;
  • ricevere adeguata formazione;
  • promuovere misure di prevenzione;
  • partecipare alle riunioni previste dalla normativa;
  • ricorrere o formulare osservazioni in merito alla sicurezza alle autorità competenti.

Per svolgere le proprie funzioni di Rappresentante, questi deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a causa di esse.

Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni presenti nel documento di valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e a non rivestire funzione di responsabile o addetto al servizio di prevenzione, stante l’incompatibilità di detti incarichi con quella di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In conclusione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela della loro salute. La sua presenza all’interno dell’azienda è un segnale di attenzione nei confronti dei lavoratori e di impegno per la sicurezza sul posto di lavoro.

Nel “Global Gender Gap Index”, ovvero l’indice redatto annualmente dal World Economic Forum che misura la disparità di genere in termini di partecipazione economica e politica, salute e livello di istruzione, l’Italia si colloca al 63° posto su 146 paesi e, cosa ancora più rimarchevole, è 25° su 35 paesi europei.

Basta questo dato per mostrare quanto ancora ci sia da fare in materia di parità di genere.

Proprio per questo, il Governo ha stanziato delle risorse all’ interno del P.N.R.R. atte ad incentivare le politiche connesse alla riduzione delle disparità di genere presenti nelle aziende.

La “Certificazione della parità di genere” basata sulla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ha come finalità quella di favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per l’empowerment femminile a livello aziendale e quindi di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita.

Le organizzazioni che otterranno la certificazione potranno usufruire di:

  • Sgravi contributivi che possono arrivare fino a 50.000,00 euro ogni anno;
  • Punteggi più alti ottenuti nei bandi di gara per l’acquisizione di forniture;
  • Premi nei punteggi per la concessione di aiuti di stato e finanziamenti pubblici;
  • Aumento del grado di attrattività della propria azienda verso i lavoratori

La Certificazione prevede l’adozione di specifici indicatori, Key Performance Indicator (KPI), in relazione a 6 aree di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere:

  • Cultura e strategia
  • Governance
  • Processi Human Resources
  • Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda
  • Equità remunerativa per genere
  • Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Ogni area è contraddistinta da un peso percentuale, per un totale pari a 100, che contribuisce alla misurazione del livello attuale dell’organizzazione e rispetto al quale è misurato il miglioramento nel tempo. Ogni indicatore è associato a un punteggio il cui raggiungimento o meno viene ponderato per il peso dell’area di valutazione: è previsto il raggiungimento del punteggio minimo complessivo del 60% per determinare l’accesso alla certificazione da parte dell’organizzazione.

La certificazione ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale.

Per avere maggiori informazioni contattaci via e-mail all’indirizzo info@certezza.srl oppure telefonicamente 055 012 8838

Redatto in collaborazione con