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Chi è l’RSPP e quali sono i suoi compiti?

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP – definito dall’ art. 32 del D.Lgs. 81/2008) è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio della prevenzione e protezione dai rischi, e cioè l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali.

Si tratta di una figura obbligatoria che collabora a stretto contatto con il datore di lavoro per tutti gli argomenti inerenti alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Quali compiti deve svolgere?

L’RSPP valuta i fattori di rischio presenti all’interno di un’attività lavorativa, studia e monitora un piano di miglioramento contino per garantire la sicurezza dei lavoratori.

L’RSPP supporta e consiglia il datore di lavoro, che rimane l’unica figura che possiede il potere di spesa, per migliorare ed elaborare tutti i miglioramenti necessari all’interno del contesto lavorativo.

l’RSPP, il datore di lavoro, l’RLS (rappresentante dei lavoratori) ed il medico competente hanno il compito di realizzare e mantenere aggiornato il DVR (documento valutazione rischi)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

Quali tipi di RSPP esistono e che li nomina?

La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Art.17 D.Lgs. 81/08).

La figura di RSPP può essere svolta tramite le seguenti modalità:

  • RSPP datore di lavoro
  • RSPP interno – scelto dal datore di lavoro all’interno dell’organigramma aziendale
  • RSPP esterno – la norma prevede l’azienda si possa avvalere del supporto di una figura professionale esterna, se in possesso della formazione adeguata

La legge consente al Datore di lavoro di assumere i compiti di RSPP ma disciplina i casi in cui può farlo (art. 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il datore di lavoro potrà effettuare questo ruolo per la azienda se rientra nelle seguenti tipologie:

  • aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • aziende industriali con un massimo di 30 addetti (escluse aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica: centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • aziende ittiche, con un limite di 20 addetti;
  • aziende agricole o zootecniche, fino a 10 addetti;
  • altri settori, che occupano un massimo di 200 addetti.

 

Responsabilità e sanzioni dell’RSPP

La legge non prevede sanzioni contravvenzionali per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; tuttavia, egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa. L’RSPP, infatti, risponde insieme al datore di lavoro ogni qual volta il verificarsi di un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

Quali requisiti deve avere un RSPP?

Per rivestire il ruolo di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere effettuato il piano formativo obbligatorio tramite corsi specifici.

I corsi, nel caso di RSPP Datore di lavoro, variano dalle 16 alle 48 ore e sono definiti in base alla classe di rischio della azienda che a sua volta ricavabile dal codice ATECO della stessa.

Gli RSPP dovranno frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dell’accordo Stato/Regione del 21 dicembre 2011.

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