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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) che rivoluziona la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/2008). L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025 con periodo transitorio di 12 mesi. Testo ufficiale su Gazzetta Ufficiale

 

NOVITÀ SUI PERCORSI FORMATIVI OBBLIGATORI

Datori di lavoro – obbligo generalizzato:

  • Formazione obbligatoria per tutti i DL (16 ore): prima l’obbligo riguardava solo chi svolgeva ruolo RSPP.
  • Modulo aggiuntivo “Cantieri” (6 ore) per DL affidatari nei cantieri temporanei/mobili.
  • Aggiornamento quinquennale di 6 ore.
  • Scadenza: corso da completare entro 24 mesi dall’entrata in vigore (24 maggio 2027).

Preposti – percorso rafforzato:

  • Corso base aumentato da 8 a 12 ore, esclusivamente in presenza o videoconferenza (vietato e-learning).
  • Aggiornamento biennale (non più quinquennale) di 6 ore, solo presenza/videoconferenza.
  • Chi ha formazione da oltre 2 anni (prima del 24 maggio 2023) deve aggiornarsi entro 24 maggio 2026.

Dirigenti – corso ridotto:

  • Durata ridotta da 16 a 12 ore.
  • Modulo aggiuntivo “Cantieri” (6 ore) per dirigenti operanti in cantieri temporanei/mobili.
  • Aggiornamento quinquennale 6 ore. Consentito e-learning per base e aggiornamento.

Lavoratori – eliminati i 60 giorni:

  • Durate confermate (4 ore generale + 4/8/12 ore specifica in base a ATECO 2007).
  • Novità critica: eliminati i 60 giorni di tolleranza. Il lavoratore va formato prima dell’avvio dell’attività lavorativa.
  • E-learning vietato per rischio medio/alto, anche se il lavoratore è inserito in azienda a rischio basso.
  • Aggiornamento quinquennale 6 ore confermato.

 

NOVITÀ SU ATTREZZATURE E AMBIENTI AD ALTO RISCHIO

Spazi confinati:

  • Introdotta formazione specifica obbligatoria di 12 ore per lavoratori, DL e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
  • Scadenza: entro 24 maggio 2026.

Attrezzature – nuove abilitazioni e aggiornamenti pratici:

  • Aggiunti corsi per carroponti (e altre attrezzature prima non normate).
  • Aggiornamento quinquennale ora prevede solo parte pratica (4 ore minime), eliminata la parte teorica.
  • Rapporto docente/allievi obbligatorio 1:6 per tutte le parti pratiche.
  • Scadenza nuove abilitazioni: entro 24 maggio 2026.

NOVITÀ SU ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE CORSI

Documento progettuale e fascicolo del corso:

  • Ogni corso richiede “documento progettuale” che descrive l’intero processo di progettazione.
  • Obbligo di conservare fascicolo del corso (progetto, registri, verbali) per minimo 10 anni in formato cartaceo o digitale.

Verifica comprensione lingua italiana:

  • Novità fondamentale: prima di ogni corso è obbligatorio verificare la comprensione della lingua veicolare.
  • Per lavoratori stranieri: prevedere mediatore interculturale o traduttore se necessario.
  • Obbligo esteso al soggetto formatore (oltre al DL ex art. 37 D.Lgs. 81/08).
  • La verifica va documentata nel fascicolo del corso.

 

NOVITÀ SU VERIFICHE E CONTROLLI

Verifica finale apprendimento:

  • Obbligatoria per tutti i corsi (anche quelli che prima non la prevedevano, come formazione lavoratori).
  • Modalità: test scritto minimo 30 domande a risposta multipla (3 alternative) o colloquio orale.
  • Soglia superamento: 70% risposte corrette.
  • Risultati raccolti in “Verbale delle verifiche finali” da conservare.

Verifica efficacia formazione:

  • Obbligo di valutare l’efficacia a posteriori (es. 6-12 mesi dopo il corso) durante l’attività lavorativa.
  • Verifica applicazione concreta di conoscenze, competenze e comportamenti appresi.
  • Responsabilità: datore di lavoro, RSPP, preposti.

Valutazione gradimento:

  • Obbligatoria per tutti i corsi tramite questionari anonimi.
  • Analisi risultati per identificare criticità e aree di miglioramento.

 Classificazione rischio:

  • Rimane valida classificazione ATECO 2007 (non aggiornata ad ATECO 2025).

 COSA FARE SUBITO E CHECKLIST OPERATIVA

– Entro 24 maggio 2026 (12 mesi):

  1. Censire preposti con aggiornamento scaduto (oltre 24 mesi dalla formazione) → pianificare aggiornamento biennale 6 ore.
  2. Censire lavoratori in spazi confinati → pianificare formazione specifica 12 ore.
  3. Censire operatori attrezzature (carroponti e altre nuove) → pianificare abilitazioni specifiche.
  4. Implementare procedura verifica lingua italiana per tutti i corsi (documentazione obbligatoria).
  5. Adeguare modulistica interna: documento progettuale, registri, verbali verifiche finali, fascicoli corso.
  6. Verificare conformità piattaforme e-learning (standard SCORM 2004 3rd Edition e requisiti tecnici).

 – Entro 24 maggio 2027 (24 mesi):

Pianificare formazione datori di lavoro (16 ore + eventuale modulo cantieri 6 ore).

 

Azioni continuative:

  1. Mappare ruoli aziendali (lavoratori, preposti, dirigenti, DL, RSPP/ASPP) rispetto ai nuovi percorsi.
  2. Aggiornare piano formativo aziendale: eliminare riferimento a 60 giorni per neoassunti.
  3. Implementare sistema verifica efficacia formazione a posteriori (6-12 mesi dal corso).
  4. Predisporre questionari gradimento obbligatori per tutti i corsi.
  5. Verificare fornitori formazione: accreditamenti, esperienza triennale documentata, requisiti docenti.
  6. Aggiornare calendario scadenze: preposti biennali, aggiornamenti attrezzature solo pratici.

Per supporto nella mappatura dei ruoli, nell’adeguamento dei percorsi formativi, nella verifica conformità piattaforme e-learning o nell’implementazione delle procedure obbligatorie, il team di Certezza SRL è a disposizione.

Il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“), prevede che dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. Con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024 ma, con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato nazionale del Lavoro in fase di prima applicazione dell’obbligo ha dato la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 il cui testo può essere scaricato, in formato PDF, Cliccando QUI.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Clicca qui per scoprire i requisiti per il rilascio della patente a punti.

La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.

La patente è revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti.

L’adozione del provvedimento di sospensione:

  • è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;
  • può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione e le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Contro il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Come funziona la Patente a Crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

a) crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
b) crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
1. fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
2. in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
c) crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Clicca qui per l’informativa sull’assegnazione di crediti aggiuntivi (art. 5)

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL..

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.

Clicca qui per le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Nel caso in cui la patente sia dotata di un punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

  • una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza;
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III.

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La materia è articolata e complessa e vi invitiamo a contattarci per avere tutte le informazioni necessarie e per prenotare una visita di consulenza interamente gratuita.

Chi è il dirigente

Secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, Il dirigente è “la persona che, in ragione delle sue competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa).

 

Che ruolo svolge il dirigente:

Il dirigente predispone tutte le misure di sicurezza sotto le direttive fornite dal datore di lavoro e stabilite dalle norme

Verifica e controlla le modalità dei processi di lavorazione ed attua tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro tra cui, per quanto possibile, vigilare sulla regolarità del corretto utilizzo degli strumenti antinfortunistiche.

Se non fosse possibile assistere direttamente tutti i lavoratori il dirigente organizza una distribuzione dei compiti per vigilare ed impedire la violazione della normativa.

 

Chi può svolgere il ruolo

Il datore di lavoro avrà il compito di formalizzare la nomina del dirigente con “delega di funzione”.

Questa delega permetterà di trasferire al dirigente degli specifici doveri e funzioni rilevanti in sede penale, unitamente a relativi poteri giuridici.

L’art. 16 D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la delega di funzione deve essere redatta per atto scritto avente data certa.

 

Che obblighi ha il Dirigente:

Il dirigente per la sicurezza ha il compito di adottare e attivare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state specificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) nonché qualsiasi misura, disposizione, procedura aziendale di sicurezza e igiene del lavoro necessaria a contenere/o eliminare i rischi valutati per le mansioni specifiche.

Di seguito i principali obblighi:

  • Nomina degli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso)
  • Verifica e certifica la corretta fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori
  • Nomina del medico competente
  • Stilare il programma delle visiti mediche dei lavoratori secondo il programma di sorveglianza sanitaria
  • Comunicare e formare i lavoratori sui rischi relativi alla loro mansione
  • la convocazione della riunione periodica nelle realtà lavorative con più di 15 lavoratori.

 

Qual è la formazione obbligatoria per il Dirigente?

Il Dirigente per la sicurezza deve frequentare un percorso formativo specifico, definito nell’ art.37 del D.Lgs 81/2008. In qualità di dirigente, quindi, dovrà ricevere un’adeguata formazione iniziale e degli aggiornamenti periodici.

 

Certezza SRL resta a completa disposizione per fornirvi la consulenza necessaria.

Chi è il proposto

Secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d).

Il preposto rappresenta, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il lavoratore e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.

RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 2 D.Lgs. 81/2008 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Che ruolo svolge il Preposto:

Il preposto è quella figura che ha il compito di vigilare un determinato processo all’interno dell’azienda in modo che venga svolto in sicurezza secondo le normative vigenti.

Il Preposto nell’ambiente di lavoro

Uno dei suoi principali compiti è monitorare l’attività lavorativa per garantirne il regolare svolgimento, accertandosi che i lavoratori mettano in pratica e seguano quanto indicato dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il preposto non ha il compito di generare misure preventive agli infortuni e alla prevenzione ma applica correttamente quanto definito dal datore di lavoro, dirigenti o RSPP.

Chi può svolgere il ruolo

Capi squadra, capi officina, capi reparto, capi sala (o altre figure di riferimento per il resto del personale) possono essere inquadrate come preposti per la sicurezza, dal momento che nei loro compiti è previsto quello di coordinare e sorvegliare i lavoratori.

Quindi non ci si può rifiutare di adempiere agli obblighi del preposto, dal momento che è il ruolo stesso a renderlo tale.

Che obblighi ha il preposto:

  • Segnalare ai diretti superiori eventuali persistenze delle inosservanze da parte del lavoratore oppure la presenza di anomalie nel sistema di sicurezza e salute.
  • Vigilare e sovrintendere che il lavoratore rispetti gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, utilizzando correttamente i DPI ed i relativi dispositivi di “protezione collettiva”.
  • Controllare che alle aree di lavoro considerate potenzialmente pericolose acceda solamente il personale autorizzato.
  • Gestire le emergenze ed in casi estremi predisporre l’evacuazione della zona pericolosa o dell’intero luogo di lavoro, a seconda della gravità.
  • Informare correttamente i lavoratori in merito ad eventuali rischi o pericoli imminenti e le eventuali disposizioni da adottare in tali situazioni.
  • Segnalare a chi di competenza, quindi datore di lavoro o dirigenti, sia le anomalie che le insufficienze di mezzi o attrezzature di lavoro e DPI.
  • Segnalare tempestivamente a chi di competenza eventuali condizioni di pericolo di cui è venuto a conoscenza mediante terzi.
  • Frequentare gli appositi corsi di formazione previsti dall’art.37

Qual è la formazione obbligatoria per il preposto?

Il preposto per la sicurezza deve frequentare un percorso formativo specifico, definito nell’ art.37 del D.Lgs 81/2008. In qualità di preposto, quindi, dovrà ricevere un’adeguata formazione iniziale e degli aggiornamenti periodici.

I contenuti del percorso formativo per il preposto, della durata di almeno 8 ore, trattano i seguenti argomenti:

  • Soggetti principali del sistema di prevenzione, con relativi obblighi, compiti e responsabilità.
  • Relazioni tra soggetti del sistema di prevenzioni, siano interni o esterni.
  • Fattori di rischio: definizione e individuazione.
  • Infortuni mancati e incidenti
  • Tecniche di sensibilizzazione dei lavoratori e comunicative, soprattutto con neoassunti, stranieri e somministrati.
  • Valutazione dei rischi aziendali, soprattutto facendo riferimento al preciso contesto in cui il preposto svolge la propria opera.
  • Individuazione di misure tecniche, procedurali e organizzative di protezione e prevenzione.
  • Modalità di esercizio delle funzioni di controllo dei lavoratori e della loro osservanza in termini di sicurezza e salute sul lavoro.
  • Uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.

 

Certezza SRL resta a completa disposizione per fornirvi la consulenza necessaria.

 

In seguito alla nuova ordinanza del Ministero della Salute dell’11 agosto 2023 (numero 25613) ed affiancate da una nota dello stesso Ministero dispone la fine di isolamento in caso di positività al Covid.

Non è quindi previsto alcun isolamento ma, tuttavia, Il Ministero consiglia di seguire le seguenti misure di prevenzione:

 

  • “Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
  • Applicare una corretta igiene delle mani.
  • Evitare ambienti affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano”.

 

Le persone entrate in contatto con casi Covid non hanno al contempo alcun obbligo restrittivo.

Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il D.M. del 2 settembre 2021, sulla gestione delle emergenze e sulla formazione antincendio nei luoghi di lavoro, che ha modificato il precedente D.M. 10 marzo 1998. 

 Queste modifiche normative hanno introdotto una serie di novità che già avevamo riassunto in un nostro precedente articolo (Nuove norme in materia di gestione delle emergenze) 

  

Chiedici, senza alcun impegno, una consulenza per valutare la situazione della tua azienda e scarica la scheda di autovalutazione quale valido strumento per verificare il rispetto o meno dei criteri necessari ad una corretta valutazione antincendio. 

 

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Oggi desideriamo parlare della norma ISO 14064, una delle norme internazionali più importanti per la gestione delle emissioni di gas a effetto serra.

L’ISO 14064 fornisce un quadro completo per la misurazione, la gestione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La norma ricorrendo a specifici fattori di conversione permette di rendicontare le emissioni di gas GHG  – espresse in Tonnellate di CO2 equivalente – connesse a tutte le attività aziendali ricomprese nel perimetro di certificazione..

La norma ISO 14064 è composta da tre parti:

  • Parte 1: specifica i requisiti per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché per la loro relativa gestione. Questa parte della norma definisce anche i principi e le linee guida per l’implementazione di un sistema di gestione delle emissioni di gas a effetto serra.
  • Parte 2: fornisce una guida per la realizzazione di progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Questa parte della norma definisce anche i principi e le linee guida per la verifica dei progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
  • Parte 3: fornisce una guida per la verifica e la validazione dei rapporti sulle emissioni di gas a effetto serra. Questa parte della norma definisce anche i principi e le linee guida per la verifica e la validazione delle dichiarazioni sulle emissioni di gas a effetto serra.

L’implementazione della norma ISO 14064 può aiutare le organizzazioni a raggiungere una maggiore efficienza energetica, ridurre i costi operativi e migliorare l’immagine dell’azienda. Inoltre, l’adozione di questa norma può contribuire significativamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

In sintesi, la norma ISO 14064 fornisce un quadro dettagliato per la gestione delle emissioni di gas a effetto serra, che può essere utilizzato da qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal settore di attività. Se la vostra organizzazione è interessata a implementare la norma ISO 14064, vi consigliamo di contattare un esperto del settore per una consulenza adeguata.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale all’interno dell’organizzazione aziendale, il cui compito principale è quello di verificare le garanzie presenti in materia di  sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

Il RLS è l’unica figura del Servizio di Prevenzione e Protezione che deve essere obbligatoriamente eletto dai lavoratori per rappresentare i loro interessi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e non disegnato dal Datore di Lavoro.

La sua nomina è prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che stabilisce le norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il RLS ha il compito di vigilare sulla sicurezza sul posto di lavoro, partecipando alle verifiche di sicurezza e alle indagini sugli incidenti, promuovendo la cultura della sicurezza e valutando i rischi presenti nell’ambiente lavorativo. Inoltre, il RLS deve partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza e fornire supporto e consulenza ai lavoratori in caso di problematiche legate alla sicurezza.

Per poter svolgere il suo ruolo, il RLS deve essere formato e informato sulle normative di sicurezza e sulle procedure da seguire in caso di emergenze. Inoltre, il RLS deve essere in grado di comunicare in modo efficace con i lavoratori e con l’azienda, fornendo informazioni sulla sicurezza e sulle normative da rispettare.

La presenza del RLS è importante per garantire la sicurezza dei lavoratori, ridurre il rischio di incidenti e migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro. Inoltre, la collaborazione tra il RLS e l’azienda può contribuire a migliorare la cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione.

La figura del RLS è obbligatoria per tutte le aziende che impiegano almeno un lavoratore.

  • Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RSL viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima;
  • Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RSL è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

In mancanza della possibilità di avere un RLS interno all’ azienda, si deve ricorrere al RLST ossia al Rappresentante dei Lavoratori Territoriale che è di norma comunicato alle aziende dall’organismo paritetico di cui all’art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l’INAIL dall’art. 52 della legge (comma 6), dopo richiesta da parte dell’ azienda tramite l’apposito portale INAIL.

Un RLS è titolare del:

  • diritto di partecipazione, cioè il diritto di prendere parte effettiva al procedimento di valutazione e prevenzione dei rischi sussistenti all’interno dell’ambiente lavorativo;
  • diritto di informazione, ossia il diritto di ricevere e dare tutte le informazioni utili al fine di neutralizzare le situazioni rischiose per i lavoratori impiegati in un’azienda o in un contesto produttivo;
  • diritto di consultazione, nell’ambito del procedimento che il datore di lavoro è tenuto a seguire per agire in conformità alla legge;
  • diritto di proposizione , per rendere completo e definitivo il programma di prevenzione.

In particolare, la norma attribuisce al Rappresentante il potere di:

  • accedere ai luoghi di lavoro;
  • essere consultato preventivamente ed in modo tempestivo in tutte le tappe previste per il procedimento di prevenzione dei rischi, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione di rischi generici e specifici (incendi, primo soccorso etc.) nonché sull’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale sui rischi e sulle misure relative, sugli impianti, ambienti e organizzazione del lavoro nonché quelle dei servizi di vigilanza. Sul punto, per vero, sembra opportuno precisare che, secondo quanto previsto dal correttivo del 2009, l’accesso al documento di valutazione del rischio- anche ove sia racchiuso su supporto informativo- non debba valicare i limiti del contesto aziendale e non possa pertanto essere asportato al suo esterno;
  • ricevere adeguata formazione;
  • promuovere misure di prevenzione;
  • partecipare alle riunioni previste dalla normativa;
  • ricorrere o formulare osservazioni in merito alla sicurezza alle autorità competenti.

Per svolgere le proprie funzioni di Rappresentante, questi deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a causa di esse.

Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni presenti nel documento di valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e a non rivestire funzione di responsabile o addetto al servizio di prevenzione, stante l’incompatibilità di detti incarichi con quella di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In conclusione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela della loro salute. La sua presenza all’interno dell’azienda è un segnale di attenzione nei confronti dei lavoratori e di impegno per la sicurezza sul posto di lavoro.

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